Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

(*) Di Rachele Magro - Il ricongiungimento familiare  nelle forze Armate e di Polizia è un tema che ci sta molto a cuore e per lungo tempo abbiamo atteso un disegno di legge che lo disciplinasse.

Ad oggi la proposta di legge 791 è arenata al Senato. L’iter prevede che qualora ottenesse l’approvazione passerebbe nuovamente   alla Camera prima di essere approvata definitivamente. La navette fra Camera e Senato continuerà fino a quando i due rami del Parlamento non concordano nell’approvare un testo perfettamente identico .

Intanto come sopra riferito pare che la proposta sia ferma e che il suo iter non stia procedendo come dovrebbe. Allora prendiamoci un po’ di tempo per comprenderla meglio e cercare di capire se possiamo in qualche modo sostenerne l’approvazione.

Il ricongiungimento familiare dei militari è ad oggi regolata da due norme diverse: ovvero dall’art. 1 della legge 10.3.1987 n. 100 e dall’art. 17 della legge 28.7.1999 n. 266.

Nello specifico, l’articolo 1 della legge n.100 del 1987, al comma 5, prevede che: “il coniuge convivente del personale militare di cui al comma primo che sia impiegato in una amministrazione statale ha diritto, all’atto del trasferimento, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina“.

L’articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, riconosce al coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli ufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio, il diritto «ad essere impiegato presso l’amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina», qualora lo stesso sia impiegato presso una delle amministrazioni pubbliche, espressamente indicate dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

La norma dispone pertanto soltanto in merito  al trasferimento del «coniuge convivente» che sia impiegato in un’amministrazione dello Stato  nel caso in cui  il militare o l’appartenente alle Forze dell’ordine sia trasferito d’autorità, escludendo invece il caso in cui sia quest’ultimo a chiedere il trasferimento per congiungersi alla propria famiglia.

Tuttavia il Decreto Legislativo 15.3.2010 avente ad oggetto “Estensione della normativa per il personale della Pubblica Amministrazione” prevede espressamente che: “Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione” cioè una  assegnazione temporanea per genitori con minori inferiori ai tre .

Cosa invece prevede la proposta di legge, DDL 791 “Disposizioni in materia di congiungimento famigliare per il personale delle Forze armate, di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e trasferimento a domanda e d’autorità nelle Forze armate “  che sta compiendo oggi il suo iter per l’approvazione ?

Questi i punti centrali:

L’articolo 1 del presente disegno di legge prevede che al personale coniugato o che sia unito civilmente con altro dipendente delle pubbliche amministrazioni, è riconosciuto il diritto, previa domanda, al congiungimento, che avverrà entro una distanza di 50 chilometri dal comune dove presta servizio il più alto in grado dei due coniugi o conviventi, previsto che qualora non sia disponibile una sede di servizio entro 50 chilometri, anche per motivi di incompatibilità o legati al profilo d’impiego del dipendente, il trasferimento avvenga nella sede più vicina

Si introduce l’articolo 977-bis, sul trasferimento a domanda, che impone, con cadenza semestrale, alle amministrazioni militari di diramare un avviso contenente l’elenco delle posizioni disponibili È riconosciuto il diritto, ai militari interessati, di concorrere per tutte le posizioni rispetto alle quali siano in possesso dei requisiti, in ordine di preferenza.

In merito al trasferimento d’autorità, con il quale si dispone il divieto, per tutti i militari fino al grado di Tenente Colonnello, di essere trasferiti d’autorità prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della prima assegnazione, dall’ultimo trasferimento o dal termine dell’aspettativa di cui all’articolo 903 . Le amministrazioni sono comunque libere, in considerazione delle proprie esigenze di servizio, di procedere a ripianare d’autorità le posizioni vacanti, una volta esperito almeno un tentativo di assegnare quelle posizioni a domanda. In tal modo viene preservata l’autonomia d’impiego dell’amministrazione che può colmare la vacanza ricorrendo al trasferimento d’autorità, previo accertamento dell’inesistenza di personale interessato ad essere trasferito volontariamente.

Si demanda al Ministero della difesa, nel termine di centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge, l’adozione con decreto di un «regolamento sui trasferimenti a domanda delle Forze armate»

Viene per la prima volta inoltre data uguale dignità ed importanza all’impiego nel settore privato ; infatti la proposta di legge prevede ulteriori criteri e punteggi attribuiti a seconda della presenza del coniuge, o unito civilmente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel settore privato da non meno di quattro anni entro una distanza massima di novanta chilometri dalla sede dell’ente per il quale si presenta la domanda di trasferimento e in relazione al rendimento lavorativo, all’impiego in sedi disagiate e al numero dei trasferimenti di sede effettuati.

Da oggi l’iter di questa proposta ha visto l’audizione in sede congiunta della 1° Commissione Affari Costituzionali e della 4° Commissione Difesa di tutti rappresentanti delle Forze Armate e di Polizia. 

Ci auguriamo che presto questo iter si possa concludere sicure che la tutela del benessere del personale si ricongiunga anche al benessere della sua famiglia, e che i padri e le madri in divisa possano ritornare a crescere i propri figli e condividere con loro  le gioie che la vita può riservargli. Vorremmo che questo tema possa salire in alto e diventare una priorità nella agenda legislativa in atto e una priorità per il Governo. 

 

(*)  Rachele Magro|(Associazione L'altra metà della Divisa)

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