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In applicazione del provvedimento che riduce la pressione fiscale sul lavoro
Ricordiamo che il cuneo fiscale è la differenza tra il costo del lavoro a carico del datore di lavoro e la retribuzione netta percepita dal dipendente. Esso indica il costo del lavoro che viene versato sotto forma di imposta sul reddito o di contributi sociali al netto di quanto riconosciuto al lavoratore.
Nell'intervallo di tempo che intercorre fra l'avvio dell'iter e la conclusione del procedimento di revisione degli strumenti di sostegno al reddito, se l'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TU delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986 (la cui misura varia da 960 euro a 1880 in base al reddito), è riconosciuto un trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per il 2020 e di 1.200 euro a partire dal 2021, se il reddito complessivo non supera i 28.000 euro.
Questo trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro e viene riconosciuto per le prestazioni rese a partire dal primo luglio 2020.
Spetta ai sostituti d'imposta indicati dagli artt. 23 e 29 del D.P.R n. 300/2020 riconoscere il contributo integrativo in via automatica, distribuendolo tra le retribuzioni erogate dal primo luglio 2020 e in sede di conguaglio verificarne la spettanza, se in detta sede rilevano la non spettanza della misura, provvedono al recupero dell'importo, tendendo conto del diritto all'eventuale detrazione. Qualora l'importo superi i 60 euro il recupero avviene in otto rate a partire dalla retribuzione che sconta il conguaglio. I sostituti di imposta possono compensare il credito maturato per aver riconosciuto il contributo integrativo tramite l'istituto della compensazione.
Detrazioni per i redditi da lavoro dipendente e assimilati
Ai titolari di reddito da lavoro dipendente, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 2, comma 1 del decreto, spetta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, che tiene conto del periodo di lavoro e che viene riconosciuta nelle seguenti misure:
"a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.
Questa detrazione spetta in relazione alle prestazioni rese dal primo luglio al 31 dicembre 2020 e anche in riferimento alla stessa, spetta ai sostituti di imposta ripartirla tra le retribuzioni erogate dal primo luglio 2020, verificandone poi l'effettiva spettanza in sede di conguaglio. Anche in questo caso, se la detrazione non spetta, è compito del sostituto recuperare l'importo, se questo supera i 60 euro, la misura della detrazione non spettante viene ripartita in otto rate di pari importo, a partire dalla retribuzione che sconta il conguaglio.
Determinazione del reddito
L'art. 3 del decreto dispone che, ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui agli articoli 1 e 2 del decreto, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'art. 44. comma 1 del d.l. n. 78/2010 (riconosciuti a docenti e ricercatori laureati che hanno svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che poi svolgono la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato). Reddito che viene preso in considerazione al netto di quello dell'unità immobiliare adibita a prima casa, pertinenze comprese.
di Annamaria Villafrate