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Publicata la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti Centrale in appello a cui era stata rimessa l'interpretazione volta a rimuovere ogni dubbio interpretativo in ordine all’applicabilità del sistema di calcolo (art. 44 o art. 54), sia con riferimento ai militari che vantano un servizio utile al 31.12.1995 tra 15 e 18 anni, sia ai militari che vantano un servizio utile minore.
In sintesi : "" La “quota retributiva “ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%. Conseguentemente: L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, 41 vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”