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Come noto l'articolo 1911 del C.O.M. (dlgs n. 66/2010) attribuisce per il personale militare (E.I., M.M. e A.M.) che cessa dal servizio per raggiungimento del limite anagrafico ordinamentale, o in caso di permanentemente inabilità al servizio incondizionato o di decesso (ai superstiti), attribuisce alla base di calcolo dello stipendio, una rivalutazione pari al 15% pari a sei scatti stipendiali da 2,5% dello stipendio ciascuno, utile ai fini della quantificazione della misura del TFS. Di converso il beneficio non opera nei casi in cui la cessazione dal servizio sia conseguente a domanda dell’interessato.
Originariamente i sei scatti erano strettamente collegati con le norme che disciplinavano le promozioni al grado superiore all’atto della cessazione dal servizio, abrogate dal 1° gennaio 2015 con la legge n. 190/2014. Per gli ufficiali e sottufficiali delle forze armate il beneficio era pertanto collegato alla promozione al grado superiore di cui agli articoli 1076 e 1077 C.O.M. previsto a favore di coloro che al momento della cessazione dal servizio rivestivano il grado apicale o erano stati iscritti nei quadri di avanzamento ovvero erano stati giudicati idonei ma non promossi. Con l'abrogazione dell'istituto della "promozione" la correlazione tra i due istituti è venuta meno ma nel silenzio del legislatore e nelle more di una rivisitazione dell'articolo 1911 del C.O.M. le amministrazioni stanno applicando il beneficio in maniera non più uniforme.
In particolare si registrano diversi casi in cui ai sottufficiali della M.M. privi del grado apicale al momento della cessazione dal servizio l'amministrazione stia negando il diritto ai sei scatti ai fini del TFS senza una valida spiegazione mentre il beneficio viene riconosciuto ai sottufficiali dell'E.I. e dell'A.M nonché agli appartenenti alle forze di polizia ai quali, peraltro, il diritto ai sei scatti ai fini del TFS nelle cause di cessazione sopra richiamate (limiti di età, inabilità o decesso) è stata prevista sin dall'origine dall'articolo 6-bis del dl n. 387/1987 convertito con legge n. 472/1987. Queste distinzioni ormai non hanno più ragione di sussistere e sarebbe opportuno rivedere dal punto di amministrativo e legislativo l'articolo 1911 del C.O.M. onde evitare il rischio di proliferazione di ricorsi giudiziari.
(Pensionioggi.it)