Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Invariati rispetto allo scorso anno i redditi che consentono l'attribuzione degli assegni per il nucleo familiare dal prossimo 1° luglio sino al 30 giugno 2022. Il messaggio inps n. 2331/2021 ha fissato come di consueto la misura dei redditi a cui fare riferimento per la determinazione dell'importo dell'assegno a partire dal prossimo 1° luglio 2021. Quest'anno la variazione è nulla a causa dell'andamento negativo dell'inflazione registrato l'anno scorso.

La legge n. 153/88 stabilisce, infatti, che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

Dal prossimo 1° luglio, pertanto, il limite reddituale minimo nei nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, resta pari 14.775,06 euro. A tale reddito corrisponde l'attribuzione di 137,5€ euro mensili in presenza di un figlio minore, importo che sale gradualmente al crescere della numerosità del nucleo familiare o in presenza di un soggetto inabile (anche maggiorenne). Dal prossimo 1° luglio 2021 e sino al 31 dicembre 2021, tuttavia, scatta una novità. Nelle more dell'avvio dell'assegno unico (previsto dal 2022) il dl n. 78/2021 ha previsto una maggiorazione temporanea dell'importo dell'ANF in misura pari a 37,5€ mensili per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55€ per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli. La maggiorazione spetta a condizione che l'importo dell'ANF base, individuato in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare, sia superiore a zero.  Qui è possibile controllare il valore degli ANF a seconda del profilo familiare.

Gli assegni, com'è noto, costituiscono un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge. La misura della prestazione viene annualmente calibrata secondo la tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito complessivo del nucleo stesso, con previsione di importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (come nel caso dei nuclei monoparentali o con componenti inabili). Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Argomento: 
Circolari Inps-Inpdap