Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Presentata l'11 novembre in Senato la legge finaziaria. La Relazione illustrativa, la  Relazione tecnica, il Disegno di legge, Quadri generali riassuntivi. Le misure di interesse per il Comaprto Difesa e sicurezza.

L’art. 27: Istituisce un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2022, 40 milioni di euro per l’anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, finalizzato all’adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del relativo regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso l’introduzione di misure compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo, nonché integrative delle forme pensionistiche complementari, alle quali sono destinate almeno il 50% delle risorse.

art. 28: estensione dell’applicazione dell’aliquota del 2,44% oggi prevista per il personale militare in regime misto (art. 54 d.p.r. n. 1092/1973) anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, per un costo costo che va da 28,2 milioni di euro nel 2022 a 57,5 milioni di euro a decorrere dal 2031. . L’intervento estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile l’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, in attuazione dell’interpretazione delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, contenuta nelle sentenze nn. 1 e 12 del 2021, secondo cui - al fine di rendere coerenti due riforme non coordinate (quella del D.P.R. n. 1092 del 1973 e quella di cui alla legge n. 335 del 1995) - la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, in favore del personale militare cessato dal servizio e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 18 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. L’interpretazione rende attuale la mancata espressa estensione al personale della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria dell’articolo 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, applicato al medesimo personale, già militare, fino alla legge di riforma dell’Amministrazione della pubblica sicurezza (legge 1° aprile 1981, n. 121

 

ART. 182 (Disposizioni in materia di trattamento accessorio). Le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019- 2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinarsi, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

art. 184: risorse per il rinnovo contrattuale quantificati in 310 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2023. Tali importi riguardano l’anticipazione dell’indennità di vacanza contrattuale e i relativi effetti indotti. La misura percentuale di detta indennità rispetto agli stipendi tabellari, è pari, allo 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022.

art. 189: La disposizione, in aggiunta alle risorse già stanziate dall’articolo 20 del d.l. n. 162/2019 concernente i trattamenti accessori e gli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, autorizza la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022 da destinare al personale dirigente della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria (art. 46, comma 3, del d.l. n. 95/2017), nonché al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle forze armate (art. 46, comma 6, del d.l. n. 95/2017)

art. 190: ulteriore ennesimo rifinanziamento della missione “strade sicure” per circa 8 mln di euro nel 2022 e 137 mln di euro per il 2023.

 

 

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