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La Commissione ha approvato, all'unanimità, il nuovo testo unificato di varie proposte di legge che passa ora al vaglio degli eventuali emendamenti in Commissione prima di approdare in Aula a Montecitorio. Il provvedimento introduce alcune modifiche alla legge n. 244 del 2012 meglio nota come Legge Di Paola. Proroga all'anno 2031 le disposizioni del codice dell'ordinamento militare che fissano in 150 mila unità le dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate. Modifiche al decreto legislativo n. 66 del 2010 in merito al reclutamento, allo stato giuridico, all'avanzamento e all'impiego dei volontari in ferma prefissata. Rivede la ripartizione delle dotazioni organiche tra i diversi Corpi della Forze Armate. Delega al governo per la revisione dello strumento militare. In sintesi:
L'articolo 1, proroga, al comma 1, sostituendo il riferimento all'anno 2024 con quello al 2030, alcune disposizioni introdotte dal decreto delegato di revisione delle dotazioni organiche del personale militare e civile e dal successivo decreto integrativo, relativamente alla parte riferita al reclutamento, ai ruoli, agli organici, allo stato giuridico e all'avanzamento del personale militare e civile della Difesa. Al comma 2 viene sostituito il riferimento all'anno 2025 con quello all'anno 2031 nelle disposizioni del codice dell'ordinamento militare che fissano in 150 mila unità l'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e dispongono, altresì, sull'ammissione alle rafferme dei volontari di truppa.
L'articolo 2, di nuova introduzione, prevede un aumento delle dotazioni organiche dei sottoufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.
L'articolo 3 riprende l'impianto normativo delle proposte di legge presentate, introducendo delle modifiche al decreto legislativo n. 66 del 2010 in merito al reclutamento, allo stato giuridico, all'avanzamento e all'impiego dei volontari in ferma prefissata.
Viene previsto che le ferme siano in numero di due, la prima, di tre anni, denominata «ferma prefissata iniziale», la seconda, sempre di tre anni, definita «ferma prefissata triennale».
Per accedere alla ferma prefissata iniziale occorrerà avere un'età non superiore a ventiquattro anni, il diploma di istruzione secondaria di primo grado e l'idoneità fisio-psico-attitudinale stabilita per la ferma permanente.
Potranno, poi, partecipare ai concorsi in ferma prefissata triennale i volontari che abbiano fatto la ferma iniziale o siano in rafferma annuale – ai quali sono riservati il 70 per cento dei posti – in servizio da almeno 24 mesi o in congedo da non oltre 12 mesi – ai quali è riservato non più del 30 per cento dei posti – che abbiano un'età non superiore ai 28 anni e che abbiano superato con esito positivo il corso basico di formazione iniziale. Al termine della ferma triennale, i volontari sono immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente.
L'articolo 4 stabilisce il trattamento economico dei volontari in ferma prefissata, l'articolo 5 detta disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e trattamento economico dei volontari in ferma prefissata mentre l'articolo 6 reca disposizioni di coordinamento e finali relative alla riforma del reclutamento.
L'articolo 7 reca la ridenominazione delle qualifiche dei sergenti, dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente, mentre l'articolo 8 detta disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali.
Infine, l'articolo 9 prevede che il Governo sia delegato a rivedere lo strumento militare nazionale di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
revisione della ripartizione delle dotazioni organiche tra i diversi Corpi della Forze Armate e modifica delle misure volte a conseguire entro il 2030 il progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive fissate a 150.000 unità;
previsione di un contingente aggiuntivo in soprannumero, non superiore a cinquemila unità, di personale militare ad alta specializzazione, appartenente alle categorie di medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti, e dei materiali, informatici e commissari;
istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato, non superiore a diecimila unità,Pag. 73richiamabile in tempo di guerra o in caso di grave crisi internazionale, in caso di deliberazione dello stato di emergenza nazionale, o, in forma complementare, per esigenze di carattere logistico e di cooperazione civile-militare;
previsione della possibilità per il personale delle Forze Armate di transitare, a domanda, in altre pubbliche amministrazioni, con un aumento delle percentuali di riserva nei concorsi, o di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze Armate;
revisione degli strumenti di formazione e di addestramento, prevedendo attività di studio e di qualificazione professionale;
incentivazione di forme di reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari congedati senza demerito;
revisione della struttura organizzativa del Servizio sanitario militare, prevedendo, tra l'altro, la costituzione di un contingente in sovrannumero di 450 unità di ufficiali medici in servizio permanente e 675 ulteriori unità da destinare alle professioni sanitarie ripartito nei rispettivi Corpi;
possibilità per i medici militari e per il personale militare delle professioni sanitarie di esercitare l'attività libero professionale intramuraria;
istituzione di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati con validità, per un arco temporale prestabilito, per tutte le procedure concorsuali indette da una qualsiasi Forza Armata.