Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Sentenza favorevole nell'ennesima causa contro l'amministrazione che non voleva riconoscere l'indennità di trasferimento ai militari trasferiti a seguito di chiusura della caserma. Nello specifico la caserma chiudeva e tutti gli ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente appartenenti all'esercito italiano ed all'aeronautica militare venivano allocati presso la base più vicina.

AVV.LAURA LIEGGI – www.studiolegalelieggi.com

 

Lo Studio legale ha vinto l'ennesima causa contro l'amministrazione che non voleva riconoscere l'indennità di trasferimento ai militari trasferiti a seguito di chiusura della caserma. Nello specifico la caserma chiudeva e tutti gli ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente appartenenti all'esercito italiano ed all'aeronautica militare venivano allocati presso la base più vicina. La chiusura del comando determinava per l'amministrazione l'esigenza di trasferire il personale impiegato presso altra sede situata a più di 10 km di distanza.

Come sappiamo il comma 1bis dell'articolo 1 legge 86/2001 introdotto dall'articolo 1, comma, 163, legge 24 dicembre 2012 numero 228 in vigore dal primo gennaio 2013 stabilisce che: “l'indennità di cui Al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità, non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre 10 km a seguito della soppressione o ridislocazione dei reparti o relative articolazioni. Il trasferimento avveniva, nel caso sottoposto allo studio, in zone non limitrofe rispetto alla caserma soppressa. Inoltre l'amministrazione faceva firmare un modulo nel quale veniva espresso un gradimento nel trasferimento e aggiungeva nel modulo sottoscritto la dicitura che il trasferimento si verificava senza oneri per l'amministrazione. In base tali circostanze l'amministrazione sosteneva che non fosse dovuta l'indennità ma il Tar di competenza stabiliva che nell'ipotesi di trasferimento di un militare a seguito della soppressione del reparto o dell'ufficio presso il quale svolge il proprio servizio, l'invito proveniente dall'amministrazione, e rivolto allo stesso, di indicare una sede di gradimento, non Elimina la natura di trasferimento d'autorità insita nel provvedimento, giacche rileva la circostanza che il movimento non è originato dall' iniziativa dei ricorrenti dovuta a ragioni personali ma dall'interesse pubblico conseguente alla organizzazione (…). Importanti al fine del percepimento dell'indennità E’ la presenza di una distanza fra la nuova e l'originaria sede di servizio superiore ai 10 km e L'ubicazione in comuni differenti. La dichiarazione "senza oneri per l'amministrazione" non ha nessuna Valenza in quanto la rinuncia preventiva ad un’indenità prevista dalla legge è nulla per contrarietà alla norma imperativa che disciplina il trasferimento d'autorità. A seguito della Vittoria di tale sentenza in militari hanno visto maturare un diritto di credito che variava dai 9000 ai €13000 euro.
 

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Sentenze
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