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La legge 21 luglio 1965, n. 903 riconosce il diritto alla pensione, indiretta o di reversibilità, in favore del coniuge superstite. Come già precisato dall’Istituto (circolare INPS 18 novembre 2015, n. 185) anche il coniuge separato ha diritto alla pensione ai superstiti.
Con la circolare INPS 1° febbraio 2022, l’Istituto recepisce ora l’orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione che riconosce il diritto alla pensione ai superstiti anche in favore del coniuge separato con addebito senza assegno alimentare, superando così l’indicazione secondo cui il trattamento era riservato solo al coniuge separato titolare di assegno alimentare.
La circolare fornisce, inoltre, le istruzioni sulla gestione delle domande già presentate o respinte e sulla ricostituzione o revoca delle pensioni già liquidate ad altre categorie di superstiti.