Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, il decreto, con il quale il Ministero della Difesa mette a disposizione le risorse 2022 per l’assegno mensile sostitutivo dell’accompagnatore militare spettante ai grandi invalidi di guerra o del servizio.

Alla data del 23 febbraio 2022, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermita’ che danno diritto all’assegno di 900 euro e’ di 213 unita’, per l’importo annuo complessivo di euro 2.300.400. In alcuni casi ossia per le invalidità meno gravi, l’assegno è pari alle metà.

Dovrà presentare la domanda di assegno solo chi non l’ha già fatto per gli anni precedenti e intende richiedere l’assegno medesimo per l’anno 2022. La domanda va presentata entro il 31 dicembre 2022 al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi – Direzione dei servizi del tesoro – Ufficio VII. A tal fine sarà necessario specificare le infermita’ di cui e’ affetto il richiedente.

 

Hanno diritto all’assegno mensile i seguenti soggetti:

grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo;

grandi invalidi che dopo l’entrata in vigore della legge n. 288 del 2002 hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza per ottenere l’assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio dell’economia e delle finanze.

Gli assegni sono corrisposti a domanda degli interessati con decorrenza  dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre dello stesso anno. La decorrenza va dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per ottenere l’assegno sostitutivo per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la prima volta nell’anno 2022.

Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande fa fede la data del timbro postale ovvero della comunicazione inviata via posta elettronica (PEC/PEI).

Ulteriori precisazioni sulla presentazione delle domande di assegno sostitutivo

Nel decreto in esame è specificato che le domande prodotte nell’anno 2013 e successivi, continuano a produrre i loro effetti ai fini della liquidazione degli assegni sostitutivi per l’anno 2022. A ogni modo, coloro che non hanno presentato domanda per la liquidazione dell’assegno sostitutivo per l’anno 2013 ne’ successivamente e intendono richiedere l’assegno medesimo per l’anno 2022, possono presentarla. Entro il 31 dicembre 2022. La domanda deve essere redatta secondo il modello allegato al decreto.

L’invio della domanda deve avvenire per raccomandata ovvero posta elettronica. (PEC/PEI) al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi – Direzione dei servizi del tesoro – Ufficio VII. Previa specificazione delle infermita’ da cui e’ affetto il richiedente. Le domande prodotte per l’anno 2013 e successivi, nonche’ quelle prodotte per la prima volta nel 2022 da coloro che non avevano richiesto l’assegno per gli anni precedenti, continuano a produrre i loro effetti anche  per l’anno 2023.

>>LINK  AL TESTO DEL DECRETO

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