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In Gazzetta il Dpcm che fissa i criteri per la defiscalizzazione del trattamento economico accessorio a favore del personale militare e forze di polizia con reddito non superiore a 28.000 euro annui.
Fissati i termini per la defiscalizzazione del trattamento accessorio per il personale in divisa nel 2022. Quest'anno la riduzione spetta al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2022, che ha percepito nell'anno 2021 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a 28.974€. Lo prevede il DPCM del 4 agosto 2022 in attuazione dell'art. 45, comma 2, del dlgs n. 45/2017.
Defiscalizzazione
Come noto a decorrere dal 2018 la disposizione da ultimo richiamata ha introdotto una defiscalizzazione del trattamento economico accessorio a favore del personale militare e delle forze di polizia con reddito non superiore a 28.000 euro annui, nell'ambito di uno stanziamento variabile, da 53,1 milioni nel 2018 a 19 milioni a decorrere dal 2026, per una platea di circa 38.000 unità. I criteri per l'individuazione delle platee sono ogni anno fissati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, in ragione del numero dei destinatari.
Platee nel 2022
Per l'anno 2022 il beneficio spetta nella misura massima di 491€ (erano 609,5€ nel 2021) al personale in costanza di servizio nel 2022, che ha percepito nell'anno 2021 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a 28.974€.
Come negli anni passati la riduzione viene applicata direttamente dal sostituto d'imposta (cioè il datore di lavoro) in un'unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, con riferimento all'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nell'anno 2022 e fino a capienza della stessa. Qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza sull'imposta lorda, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2022 ed assoggettate all'aliquota a tassazione separata.
FONTE: https://www.pensionioggi.it/notizie/fisco/militari-ok-alla-defiscalizzaz...