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In una recente ordinanza della Corte di Cassazione, riportata nell’ultima newsletter ARAN, importanti chiarimenti in materia di monetizzazione delle ferie non godute nel pubblico impiego.

All’interno dell’Ordinanza n. 29113 del 6/10/2022 si fa dunque luce sulla monetizzazione delle ferie per il Pubblico Impiego, con particolare riferimento a onere della prova e accoglimento del ricorso.

 I giudici di merito avevano rigettato la domanda con la quale un dirigente aveva domandato alla ASL di riferimento, la corresponsione dell’indennità sostitutiva per giorni di ferie maturati negli ultimi quindici mesi del rapporto, non fruiti nonostante le istanze presentate risultassero respinte “per necessità di servizio”.

Monetizzazione ferie non godute: il parere della Cassazione

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del dirigente e cassa la sentenza di merito sul presupposto che i giudici avevano valorizzato soltanto i comportamenti del lavoratore senza esaminare i comportamenti del datore di lavoro.

La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, in base al consolidato orientamento della Suprema Corte anche in esito agli indirizzi della Corte di Giustizia UE, può verificarsi «soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato».

Conclusioni

Pertanto, motiva la Corte di cassazione, è manifesta l’erroneità dell’argomentare giuridico della Corte territoriale, la quale ha valorizzato soltanto comportamenti asseritamente inerti del lavoratore, senza esaminare i comportamenti datoriali e chiudendo la causa in applicazione erronea della regola sull’onere della prova.

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