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Nella recente Sentenza della Consulta, (sentenza n.130 depositata il 23 giugno 20239, si invita il parlamento ad intervenire GRADUALMENTE per evitare quanto più possibile dilazioni e rateizzazioni del TFS, evidenziando di conseguenza come la soluzione migliore resti quella dell’Anticipo TFS tramite finanziamento bancario.
Quindi per il momento non cambia niente e tutto è rinviato alla discrezionalità del parlamento che in futuro dovrà prendere in esame una possibile riforma che comunque non avrà effetto retroattivo.
La Corte Costituzionale ha esaminato in particolare la legittimità delle norme relative al Trattamento di Fine Servizio (TFS): all’interno di questa pronuncia giuridica sono state valutate le limitazioni previste dalla legge e se queste siano compatibili con i principi costituzionali di uguaglianza e tutela dei diritti dei lavoratori.
Scopriamo quali sono le novità.
In primo luogo si sottolinea l’importanza di evitare discriminazioni ingiustificate nella concessione del TFS. Le restrizioni o i criteri di ammissibilità non devono discriminare categorie di lavoratori, ma devono essere basati su criteri oggettivi e ragionevoli.
Inoltre, è stata enfatizzata l’importanza di fornire informazioni complete ai lavoratori sulle modalità di richiesta e concessione della liquidazione. I dipendenti devono essere informati su requisiti, tempistiche e importi, per poter prendere decisioni consapevoli.
Infine si fa perno non solo sull’ammontare della somma corrisposta, ma anche sulla tempestività dell’erogazione.
Una questione che va ad aprire l’argomento dell’anticipazione di queste somme, una possibilità concessa dal legislatore con modalità agevolate, ma che può presentare alcune criticità.
La questione dell’Anticipo del TFS
Si parla, nello specifico, di una somma di denaro concessa ai lavoratori al momento del pensionamento o della cessazione del rapporto di lavoro, richiesta per affrontare esigenze economiche o personali.
Su questo punto la Corte ha, da una parte, riconosciuto il diritto all’anticipo del TFS: tuttavia ha sottolineato l’importanza di un equilibrio tra tale diritto e la tutela degli interessi generali della collettività.
Pertanto, resta ancora possibile imporre alcune restrizioni sull’anticipazione di queste somme, come limiti temporali o criteri di ammissibilità, ma a condizione che siano ragionevoli e proporzionate.
Infine, la Corte ha ribadito che l’anticipo del TFS è una scelta facoltativa e che la normativa deve garantire che tale scelta sia esercitata in modo consapevole e volontario.
Quali sono i tempi di attesa attuali?
L’erogazione di questi importi, ancora oggi, risulta spesso poco celere: bisogna intanto sottolineare che esistono differenze tra pubblico e privato.
Diversamente da quanto accade in questo secondo caso, dove la liquidazione del TFR viene di solito effettuata entro 45 giorni dalla fine del rapporto di lavoro, per i dipendenti pubblici i tempi variano a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro e risultano ulteriormente più lunghi.
Ad esempio queste sono in genere le tempistiche:
90 giorni, nel caso di pensione per invalidità o decesso del lavoratore;
12 mesi dalla data di cessazione del servizio, nel caso di raggiungimento dei limiti di età e di servizio;
24 mesi, in tutti gli altri casi di cessazione, come ad esempio le dimissioni e il licenziamento.
A tutto questo va aggiunto che:
nel primo caso è necessario considerare ulteriori 30 giorni dalla data in cui si acquisisce il diritto,
mentre nel secondo e terzo caso devono essere aggiunti 90 giorni concessi all’ente previdenziale per l’istruttoria (senza interessi di mora).
(https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/cosa-cambia-anticipo-tf....)