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L’INPS, come specificato nella circolare 1/2024, stabilisce i criteri di rivalutazione delle pensioni.
La rivalutazione, c’è stata tenendo conto della novità della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 che ha tagliato la rivalutazione alle pensioni superiori a 10 volte il minimo Inps, ossia 5.679,41 euro: mentre nel 2023 sono state rivalutate al 32% del tasso Istat, quest’anno lo sono al 22%. L’importo pieno di rivalutazione c’è stato, invece, per le pensioni fino a 2.271,76 euro (4 volte il minimo).
La pensione anticipata contributiva ha un importo minimo di 1.603,23 euro (tre volte l’assegno sociale), ridotto per le donne in base al numero di figli. Inoltre, si registra un incremento nel massimale di retribuzione imponibile per i lavoratori soggetti al calcolo contributivo: da 113.520,00 euro a 119.650,00 euro.
Pertanto, le pensioni fino a 598,61 euro beneficeranno di un doppio aumento, raggiungendo un minimo di 614,77 euro. Importante anche il valore dell’assegno sociale, fissato a 534,41 euro per il 2024, che stabilisce il minimo per le pensioni di vecchiaia contributive.
La rivalutazione eccezionale è applicata alla pensione rivalutata in via ordinaria, se inferiore o pari al minimo. Sono escluse dal calcolo le prestazioni: non imponibili (ad esempio, maggiorazione sociale; la c.d. quattordicesima; l’importo aggiuntivo); assistenziali; a carattere facoltativo; di accompagnamento alla pensione. In tabella sono indicati gli importi, con indicazione anche del “limite” di accesso. In pratica, se la pensione risulta superiore al minimo Inps ma inferiore al limite (pari al minimo più rivalutazione eccezionale), l’aumento è comunque attribuito, ma fino a concorrenza del predetto limite.
Infine, si aggiornano i limiti di reddito aggiuntivo che influenzano la pensione di reversibilità. Per redditi annui fino a 23.345,79 euro, non vi è taglio dell’assegno. La decurtazione varia dal 25% al 50% a seconda dell’intervallo di reddito superiore.
L’Inps precisa che:
l’incremento viene applicato sul trattamento mensile in pagamento determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 197/2022;
per la corresponsione dell’incremento non rilevano i redditi posseduti dal soggetto;
nel caso di pensione integrata al trattamento minimo, l’incremento è calcolato con riferimento all’importo integrato al trattamento minimo;
nel caso di pensioni non integrate al trattamento minimo, il cui importo a calcolo sia pari inferiore al trattamento minimo INPS, l’incremento viene calcolato sull’importo lordo in pagamento;
per le pensioni in convenzione internazionale, l’incremento è calcolato sull’importo complessivo lordo in pagamento e pertanto sul pro-rata
(https://www.orizzontescuola.it/pensioni-2024-scatta-la-rivalutazione-ecc...)