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Fare il Militare all’epoca dei Ponzio Pilato. Normative ambigue e responsabilità retribuite ma non praticate. Dirigenti militari per il solo aspetto economico. Eppure dovrebbero essere loro a garantire il servizio in tutta sicurezza.
Tempi duri questi, non certo per la mole di lavoro o lo stress da superlavoro al quale purtroppo negli ultimi anni abbiamo acquisito una certa dimestichezza, piuttosto per la grande confusione rispetto alle varie norme interne che spesso sono in contrasto con quelle emanate dalle istituzioni governative.
L’ordinamento militare in particolare prevede una serie di condizioni ideali per l’esecuzione degli ordini, che mal si concilia con le esigenze emergenziali in atto, con la conseguenza di creare un limbo giuridico dove colui che è direttamente impiegato deve “adattarsi” alla italiana maniera e spesso prendendosi responsabilità proprie, che invece dovrebbe avere la linea di comando.
Recita il nostro ordinamento e in particolare il regolamento di disciplina militare, che qualora in presenza di ordini che possono manifestarsi contrari alla legge o che mettono in pericolo la propria vita o quella di altri commilitoni o di qualsiasi altra persona, il militare deve rifiutarsi di eseguire e informare nel più breve tempo possibile i propri superiori gerarchicamente sovraordinati a chi emana l’ordine.
L’assurdo sta nel fatto che l’ordine a seguito di osservazioni della non correttezza, va eseguito, specie per il militare che non ha modo di poter contrastare le disposizioni che gli vengono impartite.
Ma è sempre così? Oppure nell’ambiguità letterale più che formale c’è anche una discrezionalità dell’esecutore?
Lo status di militare è quello di soggiogare ad un sistema che lo vuole più che un esecutore consapevole, un esecutore inconsapevole, cosicché se si esamina l’art. 51 del nostro codice penale, troviamo questi enunciati:
L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.
Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine.
Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo.
Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine.
E allora veniamo ai giorni dell’emergenza Covid19 e cerchiamo di capire dove siamo collocati rispetto all’art.51 cp e all’ordinamento militare.
Art. 729 link Gazzetta Ufficiale Ordinamento militare Esecuzione di ordini
1. Il militare deve eseguire gli ordini ricevuti con prontezza, senso di responsabilita' ed esattezza, nei limiti stabiliti dal codice e dal regolamento, nonche' osservando scrupolosamente le specifiche consegne e le disposizioni di servizio. In particolare egli deve:
a) astenersi da ogni osservazione, tranne quelle eventualmente necessarie per la corretta esecuzione di quanto ordinato;
b) obbedire all'ordine ricevuto da un superiore dal quale non dipende direttamente, informandone quanto prima il superiore diretto;
c) far presente, se sussiste, l'esistenza di contrasto con l'ordine ricevuto da altro superiore; obbedire al nuovo ordine e informare,appena possibile, il superiore dal quale aveva ricevuto il precedente ordine. 2. Il militare al quale e' impartito un ordine che non ritiene conforme alle norme in vigore deve, con spirito di leale e fattiva partecipazione, farlo presente a chi lo ha impartito dichiarandone le ragioni, ed e' tenuto a eseguirlo se l'ordine e' confermato. Secondo quanto disposto dalle norme del codice, il militare al quale e'impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e informare al piu' presto i superiori.
Possiamo dire “CHE CASINO?” sembrerebbe il gioco dell’oca, a seconda di chi ti darà l’ordine, che questo sia sbagliato, illegale, non conforme al C.P. al C.P.M.P., al C.P.C.G o al regolamento o all’ordinamento una cosa è certa, quel povero cristo messo a fare il suo dovere, non ha scampo, alla fine della giostra ha sempre comunque torto, forse un po meno di chi ha impartito l’ordine ma comunque torto.
A parte il personale dell’Arma dei Carabinieri o della Finanza a cui sono devoluti compiti di controllo di polizia e pertanto formati a svolgere tali attività, il personale militare è formato a fare tutt’altro e in contesti ben diversi da quelli di polizia, infatti del codice penale e del regolamento di pubblica sicurezza non sanno un bel nulla se non poche nozioni date lì per lì da altrettanti poco formati comandanti, che a loro volta si sono dovuti leggere in fretta e furia una vademecum, una sorta di Bignami, una specie di prêt à porter tutto da interpretare.
Interessante leggere sul seguente link e le molteplici sfaccettature e le considerazioni che ne scaturiscono, portando il poveraccio che deve eseguire un ordine ad essere una specie di enciclopedia del diritto e sapersi districare al pari di un Magistrato o un Giudice della Cassazione o Costituzionale.
Ma se ad esempio ad un militare che sia Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, gli viene ordinato di pattugliare o sorvegliare o presidiare o attuare fermi e controlli alle persone, quindi contatti fisici e a distanza ravvicinata con i soggetti interessati e consapevoli dell’emergenza Codid19, potrebbero infettarsi ed essere a loro volta portatori di altri contagi se non addirittura avere complicanze sulla propria salute e se non vengono dotati di dispositivi individuali di protezione idonei a contenere un eventuale contagio, deve eseguire l’ordino oppure no?
E se il proprio comandante non ha disposto che il servizio venga svolto con la valutazione del rischio (che va sempre fatta a prescindere dal Covid19), ha commesso un reato mettendo a rischio, inutilmente, la salute del proprio subordinato?
E se un militare si rifiuta di eseguire un ordine se non riceve dal suo diretto superiore sia la valutazione del rischio sia i rispettivi DIP per potersi difendere e salvaguardare la propria vita e salute nonché quella degli altri, commette reato?
Art. 253 link Gazzetta Ufficiale Attivita' e luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari 6. Fatto salvo il dovere di intervento, anche in situazioni di personale esposizione al pericolo, degli appartenenti alle Forze armate e al Corpo delle capitanerie di porto, disciplinato dalle norme riguardanti le specifiche funzioni ricoperte, il predetto personale deve adottare le procedure d'azione e le misure di sicurezza e di protezione individuate dai comandanti per lo specifico impiego. 7. L'obbligo gravante in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e preposti di esigere, con la costante sorveglianza, l'osservanza delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori militari si intende assolto, e a tal fine esonerativo da responsabilita', con l'aver impartito ordini certi e adeguati all'osservanza di dette misure, essendo legittima l'aspettativa da parte dei superiori gerarchici del rispetto dell'ordine, la cui inosservanza e' particolarmente sanzionata in relazione ai vincoli propri della disciplina militare. 8. Salvo quanto previsto al comma 7, gli importi dei pagamenti in sede amministrativa previsti dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, eventualmente irrogate al personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa per violazione commesse presso organismi militari, sono imputate, in via transitoria sul pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, fatta salva ogni rivalsa dell'Amministrazione nei confronti degli interessati che siano riconosciuti responsabili per dolo o colpa grave a seguito di specifica inchiesta disposta ai sensi del titolo III del libro III.
Purtroppo siamo nel limbo, l’unica certezza è quella che chi ordina deve redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), emanare un ordine del giorno con direttive chiare e non interpretabili, dotare il personale di strumenti di protezione individuali in base al compito che devono assolvere e i DSS (dirigente del servizio sanitario) militari devo redarre a loro volta un DVR relativo alla tutela della propria e altrui protezione sanitaria.
Quindi i vari comandanti sono esonerati da responsabilita’, …..con l’aver impartito ordini certi e adeguati all’osservanza di dette misure, essendo legittima l’aspettativa da parte dei superiori gerarchici del rispetto dell’ordine, la cui inosservanza e’ particolarmente sanzionata in relazione ai vincoli propri della disciplina militare.….. Appare ovvio allora che se non esiste un DVR e se non si sono dotati i subordinati di adeguate misure di sicurezza e non aver predisposto un ordine del giorno che evidenzi compiti e situazioni di pericolo, i comandanti sono responsabili di ciò che potrebbe avvenire in termini di danni fisici o anche psicologici dei propri subordinati.
In questo specifico possiamo affermare, che se un militare impiegato in operazioni come quella del Covid19, non abbia ricevuto indicazioni con un DVR del responsabile della sicurezza e un DVR del dirigente sanitario e se il comandante non ha emesso un ordine del giorno con chiare indicazioni di come devono essere gestite tutte le operazioni, si può procedere, in via cautelativa, a presentare un esposto alla magistratura ordinaria e militare.
Questo atto è propedeutico anche per ciò che ipoteticamente potrebbe verificarsi nell’esecuzione del servizio, per evitare che in seguito il militare che per sua sfortuna incappa nel ginepraio della schizofrenia degli ordini dati, senza che sia stata predisposta una adeguata pianificazione delle operazioni, (che in sintesi rappresenterebbe la vera capacità di un dirigente di essere all’altezza della qualifica rivestita) è responsabile del danno subito dal subordinato.
A proposito; nel DVR devono essere chiaramente definiti i DIP, ovvero le mascherine e che tipo di mascherine, i guanti e che tipo di guanti, gli occhiali e che tipo di occhiali e tutte quelle norme di profilassi e prevenzione dei possibili danni da esposizione del rischio. l’omissione di tali disposizioni non potrebbero essere annoverate tra le fattispecie di reato? Ad esempio omissione di atti d’ufficio o nell’evenienza di danni procurati per negligenza dell’attività di comando in un reato ancora più grave?
A parer nostro, un militare impiegato in ordine pubblico o in attività come quella attuale del corona virus, dovrebbe essere messo sotto le dirette dipendenze della prefettura, proprio per il fatto che non sono attività proprie delle forze armate e dovrebbe essere la stessa prefettura ad occuparsi del corretto svolgimento del servizio attraverso funzionari di polizia.
Segretario SILME Giuseppe Pesciaioli