Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Il Tar Puglia conferma il diritto a percepire il trattamento economico ex legge 86/2001 per soppressione dell'ente di servizio

In materia di indennità di trasferimento ex legge 86/2001, il Tar conferma il diritto dei militari a percepire il trattamento economico spettante dalla data di avvenuto trasferimento dalla sede di Bari alla sede di Altamura, e dalla sede di Altamura alla sede di Lecce.

Pubblicata in data 05.05.2016 la sentenza nr. 590/2016 con la quale il Tar Puglia ha confermato che a seguito del trasferimento del 7° Rgt Bersaglieri dalla sede di Bari alla sede di Altamura spetta ai militari trasferiti il pagamento dell'indennità di trasferimento ex L. 86/2001. Con la stessa pronuncia è stato anche affermato che tale indennità compete al personale del 31° Rgt Carri trasferito dalla sede di Altamura alla sede di Lecce a seguito della ridislocazione del 7° Rgt Bersaglieri.

 

STRALCIO DELLA SENTENZA

 

"REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 253 del 2015, proposto da: P.C., E.D'A., V. D., L.D.B., G.D.M., V.D.F., A.L., D.M., A.P., G.R., rappresentati e difesi dall'avv. Laura Lieggi, con domicilio eletto presso Laura Lieggi, in Bari, Via G. La Pira n. 3;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97;

per l'accertamento 

del diritto dei ricorrenti di percepire il trattamento economico ed ogni altro emolumento, ivi compresa l'indennità di prima sistemazione ex l. 836/1973, di spettanza del personale trasferito d'autorità previsto dall'art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86, dalla data di avvenuto trasferimento dalla sede di Bari alla sede di Altamura, oltre interessi legali e rivalutazione; nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dell'indennità di trasferimento e l'indennità di prima sistemazione previste rispettivamente dall'art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86 e dalla l. 836/1973, dalla data di avvenuto trasferimento dalla sede di servizio di Bari ad Altamura e da Altamura a Lecce (limitatamente al ricorrente E. D'A.), oltre gli interessi legali e la rivalutazione. Visti il ricorso e i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2016 la dott.ssa Maria Colagrande; Uditi per le parti i difensori Laura Lieggi e Ines Sisto; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


I ricorrenti, ufficiali, sottufficiali e graduati di truppa dell'esercito italiano, in servizio permanente ed effettivo fino al 19.12.2012 nelle sedi di Bari e Altamura, riferiscono che, a seguito di una più ampia riorganizzazione degli Enti della Difesa, attuata nel corso del 2012, veniva disposto il ridislocamento del 7° Reggimento Bersaglieri dalla sede di Bari a quella di Altamura e del 31° Reggimento Carri, ai quali rispettivamente appartengono, dalla sede di Altamura a quella di Lecce. Venivano, quindi, destinati alle sedi di Altamura e Lecce con provvedimento d'autorità. Richiamano, ai fini dell'accoglimento della domanda, i precedenti di questo Tribunale che ha riconosciuto, in casi analoghi, il diritto a percepire le indennità e gli emolumenti previsti dall'art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86. Resiste il Ministero della Difesa che eccepisce preliminarmente la tardività del ricorso notificato il 4.2.2015, benché i provvedimenti di trasferimento risalgano al 2012. Deduce, inoltre, che non si tratterebbe di trasferimenti d'autorità ma a domanda, perché i ricorrenti, invitati ad esprimere il gradimento per una delle sedi disponibili, hanno indicato la sede prescelta, manifestando interesse al trasferimento. I ricorrenti replicano di non avere avuto alcun interesse a trasferirsi, ma sarebbero stati a ciò costretti a causa del mutamento di dislocazione del Reggimento di appartenenza e che, pertanto, i trasferimenti furono disposti nell' interesse dell'Amministrazione, che li avrebbe sollecitati a 

presentare domanda di trasferimento.

All'udienza del 7 aprile 2016 la causa è passata in decisione.

Preliminarmente è da respingere l'eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale.

Infatti, non è in discussione il trasferimento asseritamente imposto ai ricorrenti, ma il diritto alla percezione delle indennità che la legge riconosce ai destinatari del trasferimento d'autorità.

La controversia ha, quindi, ad oggetto diritti soggettivi azionabili nel termine di prescrizione di cinque anni, ove si ritenga di riconoscere natura retributiva agli emolumenti rivendicati, o di dieci anni laddove si propenda per la natura indennitaria.

Nel merito il ricorso è fondato.

Questo Tribunale si è già espresso su ricorsi aventi ad oggetto analoghe pretese riconoscendole fondate (Tar Bari, Sez. I n. 519/2014 e n. 520/2014) ed a tali precedenti occorre fare riferimento, non ricorrendo sopravvenienze normative né un diverso orientamento delle Sezione al riguardo. L'art. 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86 (nel testo vigente al momento dell'adozione degli atti impugnati) stabilisce: "Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un Comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi". Occorre, pertanto, stabilire quando ricorre il trasferimento d'autorità o d'ufficio che implica la corresponsione dell'indennità di trasferimento e di prima sistemazione, quando invece quello a domanda. Il discrimine è stato individuato nella diversa rilevanza che in essi assumono i contrapposti interessi coinvolti, da un lato, quello dell'Amministrazione al regolare ed ordinato funzionamento degli uffici pubblici e, dall'altro, quello dei dipendenti al soddisfacimento delle proprie esigenze personali e familiari. Mentre i trasferimenti d'ufficio perseguono, infatti, in via immediata ed esclusiva l'interesse specifico dell'Amministrazione alla funzionalità dell'ufficio, al quale è completamente subordinata la posizione dei pubblici dipendenti (le cui aspirazioni individuali possono essere tenute in considerazione eventualmente nei limiti delle preferenze da essi espresse circa la sede di servizio), nei trasferimenti a domanda risulta prevalente il perseguimento del soddisfacimento delle necessità personali e familiari dei dipendenti, rispetto alle quali l'interesse pubblico funziona esclusivamente come limite esterno di compatibilità, dovendo in ogni caso essere sempre assicurato il rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione sub specie, in particolare, del principio di "buon andamento". Nell'ambito di tale orientamento è stato affermato che non è sufficiente la mera presentazione di una domanda del pubblico dipendente affinché l'assegnazione ad una nuova sede di servizio possa essere sicuramente qualificata come trasferimento a domanda, dovendo indagarsi su quale interesse sia stato perseguito immediatamente e prioritariamente (cfr., in tal senso T.R.G.A. Bolzano, 24 aprile 2013, n. 183; Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 giugno 2012, n. 3383, 7 febbraio 2011, n. 814, 24 dicembre 2008, n. 6549 e 12 maggio 2006, n. 2670; C.G.A., s.g., 27 marzo 2012,T.R.G.A. Bolzano, 13 maggio 2004, n. 262, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 5 novembre 2012, n. 2209, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 18 dicembre 2012, n. 3115; T.A.R. Lazio Roma, II, 2 marzo 2010, n. 3267; in senso contrario, cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 giugno 2012, n. 3835, 27 ottobre 2011, n. 5767 e 23 ottobre 2008, n. 5212). Nel caso di specie, come esposto in fatto, i ricorrenti hanno presentato domanda di trasferimento su evidente sollecitazione della stessa Amministrazione, in vista del ridislocamento del 7° Reggimento Bersaglieri dalla sede di Bari a quella di Altamura. Ad avviso del Collegio la proposizione di tale domanda non preclude il riconoscimento dei benefici conseguenti al trasferimento d'ufficio, in quanto esso non è avvenuto per libera scelta, ma su indiretta sollecitazione dell'Amministrazione, senza che ciò abbia comportato il mutamento della natura sostanziale del trasferimento disposto "d'autorità" e del tipo di interesse (prevalentemente pubblico) ad esso sotteso. Anche a voler integralmente prescindere da quanto sin qui detto, a costituire una autonoma e separata linea motivazionale a supporto della decisione resa, può altresì evidenziarsi che la questione controversa riguarda, da un punto di vista puramente oggettivo, la spettanza del diritto all'indennità di trasferimento di autorità per il militare che, dovendo necessariamente cambiare sede a seguito della soppressione o del ridislocamento del reparto di appartenenza, si veda tuttavia, riconosciuta dall'Amministrazione la facoltà di indicare la nuova sede di destinazione. A tale riguardo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato esprime orientamenti di segno differente (nel senso che i trasferimenti del personale conseguenti al cambio di sede di uffici e reparti per motivi logistici o organizzativi rientrano nella categoria dei trasferimenti d'autorità Cons. Stato, sez. I, 11 luglio 2012, parere sull'affare n. 1677/2012; C.G.A.R.S., 18 settembre 2012, n. 777; nel senso della irrilevanza della soppressione del reparto di appartenenza, poiché la scelta del militare di chiedere determinate sedi anticipa e previene il trasferimento d'autorità che l'Amministrazione dovrebbe in un secondo tempo adottare in conseguenza delle proprie scelte organizzative: Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 2011, n. 5767; Id., sez. IV, 28 giugno 2012, n. 3835). Peraltro, in epoca recentissima, l'art. 1, comma 163, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha modificato la normativa di riferimento (art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86), inserendo, dopo il comma 1, un comma 1-bis, che così recita: "L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni."


Nella nuova disposizione, non vi è alcun carattere che possa indurre a considerarla di natura interpretativa e, dunque, naturalmente dotata di efficacia retroattiva. Ne discende che essa ha inteso avere un effetto innovativo nell'ordinamento, modificando la normativa previgente. Deve, dunque, ritenersi, argomentando a contrario, che, prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, l'indennità connessa al trasferimento d'autorità spettasse -nella sussistenza di tutti gli ulteriori e necessari requisiti di legge, a partire dalla distanza superiore ai dieci chilometri fra la sede di provenienza e quella di destinazione (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 16 dicembre 2011, n. 23) - in tutti i casi in cui il trasferimento facesse seguito alla soppressione o al ridislocamento del reparto di appartenenza. In conclusione, pertanto, anche in considerazione di tale ulteriore linea argomentativa, il ricorso va accolto, con il conseguente riconoscimento del diritto dei ricorrenti all'indennità di cui all'art. 1, primo comma, L. 29 marzo 2001, n. 86 dalla data di avvenuto trasferimento dalla sede di Bari alla sede di Altamura. Sulle somme di cui è stata riconosciuta la spettanza, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è dovuto solo il maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, senza cumulo delle due voci, da computarsi secondo i criteri stabiliti dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato 15 giugno 1988, n. 3, 13 ottobre 2011, n. 18 e 5 giugno 2012, n. 18".

Fonte: 
(www.StudioCataldi.it
 

 

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