Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Lo scorso 13 ottobre è stata assegnata all'esame della Commissione Giustizia della Camera una proposta di legge tesaa introdurre nel codice penale l'art. 582-bis, che prevede il reato di molestia morale e violenza psicologica sul luogo di lavoro.

 

La proposta si compone di due articoli: il primo promuove la tutela dei lavoratori nell'ambiente di lavoro e l'altro definisce le fattispecie da incriminare e individua le rispettive sanzioni.

Il nuovo articolo punisce "il datore di lavoro o il lavoratore che, in pendenza di un rapporto di lavoro, con più azioni di molestia, minaccia, violenza morale, fisica o psicologica ripetute nel tempo ponga in pericolo o leda la salute fisica o psichica ovvero la dignità di un lavoratore". Esso verrebbe collocato al Titolo XII (Dei delitti contro la persona), Capo I (Dei delitti contro la via e l'incolumità individuale), dopo l'art. 582 c.p. (Lesione personale).

La penaprevista è quella della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 5.000 a euro 20.000. Nel caso la condotta fosserealizzata con un'unica azione, il delitto sarebbe punibile con la pena da tre mesi a due anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Il disegno di legge - sollecitato in più occasioni anche dalla giurisprudenza e dalla dottrina, per lo più civilistica - ha lo scopo di colmare il vuoto di tutelaprovocato dall’assenza di una norma specifica che descriva e sanzioni il c.d. mobbing.Nella relazione introduttiva si legge, infatti, che “circa l'offensività delle condotte comunemente definite rientranti nel mobbing non sussistono dubbi, in quanto esse sono lesive di differenti beni protetti dalla Costituzione quali la salute (articolo 32), la personalità morale (articolo 2), la libertà e la dignità dei prestatori di lavoro (articolo 41)”.

Il mobbing si ritiene integrato quando, nei confronti del lavoratore, vengano perpetrati sistematici e reiterati atti vessatori e persecutori all'interno dell'ambiente lavorativo; indipendentemente dall'inadempimento di specifici obblighi previsti dalla normativa regolante il rapporto di lavoro.

Le caserme e gli ambienti militari, in generale, non sono estranei al fenomeno. Il mobbing provoca un danno ingiusto che incide sulla sfera personale (mentale, relazionale e psico-somatica) del militare. Se la condotta è posta in essere dal superiore gerarchico, si parla di mobbing verticale, se invece è attuata dal collega, il mobbing è definito orizzontale.

Per leggere la proposta di legge clicca sul seguente link:

http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl_html&codice=17PDL0055180&idLegislatura=17

Cleto Iafrate

Direttore del laboratorio delle Idee di Ficiesse

 

Argomento: 
Parlamento