Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

La Corte di Cassazione, IV sezione penale, ha rigettato il ricorso di Agostino Di Donna e del responsabile civile Ministero della Difesa in relazione al decesso del marinaio Giovanni De Martino, deceduto nel giugno del 2006 per tumore al polmone causato dall’esposizione all’amianto, condanna in sede penale definitiva che conferma così l'impianto accusatorio della Corte di Appello di Venezia. Di Donna, che è stato direttore generale Marispesan dal 01.01.1983 al 31.12.1987 e del Difesan dal 01.01.1988 al 31.12.1990, era accusato di avere esposto i militari a polveri e fibre di amianto, nelle basi a terra e nelle unità navali della Marina Militare Italiana, senza le dovute precauzioni e dispositivi di protezione.

Al di là dell'annullamento di alcune statuizioni, è la prima volta che un alto ufficiale della Marina Militare, e la stessa Forza Armata come responsabile civile, viene condannato per il reato di omicidio colposo in relazione all'esposizione, diretta, indiretta, per contaminazione degli ambienti, e della violazione dei doveri, anche della stessa Marina Militare, che avrebbe dovuto evitare ogni forma di esposizione all'amianto killer. Ricordiamo che è ancora pendente in indagini il procedimento Marina III, nel quale già nel 2018, erano confluite 1100 posizioni di vittime di amianto in Marina Militare.

In questo procedimento penale, nel corso degli anni, molti degli imputati sono deceduti, e in molti casi si è giunti alla prescrizione. “E’ un risultato molto importante perché è confermato l'impianto accusatorio della sentenza relativo all’uso dell'amianto senza prevenzione e protezione” - dichiara Ezio Bonanni, Presidente Osservatorio Nazionale Amianto che sottolinea - «è un punto fermo che permette di dare speranza di giustizia a tutti coloro che nelle Forze Armate sono stati esposti ad amianto, si sono ammalati, o sono deceduti”.

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Dispositivo Cassazione Marina Bis:

 

1. Annulla la sentenza impugnata per i decessi di Barbera, Battistini, Caserta e Sorgente con rinvio alla Corte di Appello di Venezia cui demanda le spese del giudizio di legittimità.

2. Annulla senza rinvio agli effetti penali in relazione al decesso di Renzoni perché il reato è estinto per prescrizione.

3. Annulla agli effetti civili relativamente ai decessi di Grasso, Costantino, Pertosa e Renzoni con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia cui demanda anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

4. Rigetta il ricorso di Di Donna Agostino e del responsabile civile Ministero della Difesa limitatamente alle statuizioni concernenti il decesso di De Martino e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti civili Dolci Maria Grazia, De Martino Cristina e De Martino Daniela i cui danni in €4.800,00 oltre accessori come legge, in favore di Afeva in €3.000,00, oltre accessori, in favore di Medicina Democratica, Ass.ne Italiana Esposti Amianto AIEA e AFEA di Mario Barbieri in €4.800,00, in favore di Federazione Nazionale UGL in € 3.000,00.

 

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