Tu sei qui
In questi anni si sono susseguite numerose misure sulla previdenza nella Polizia di Stato. Molte notizie diffuse dai media su imminenti provvedimenti del governo non hanno trovato attuazione, mentre cresce la domanda di chiarezza. Il punto con Camillo Bruno, esperto di previdenza del Silp Cgil.
A seguito della smilitarizzazione del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, che ha assunto la denominazione di Polizia di Stato, e dopo l’entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge 121/1981 successivamente al 25/06/1982 , la prevalenza del personale è stato assunto nei ruoli della Polizia di Stato per concorso pubblico e non attraverso i bandi di arruolamento (l’età per la ferma militare era di 18/19 anni).
In tal senso i vincitori dei concorsi da quella data (25/06/1982) entrarono nei ruoli della Polizia di Stato con un’età media di 26/27 anni , trend costante fino al 2005 allorquando non furono più banditi concorsi pubblici e l’assunzione nei ruoli, tranne quelli direttivi, è avvenuta solo attraverso preliminarmente l’espletamento del servizio militare volontario.
Per effetto dei vari interventi correttivi attualmente l’accesso al pensionamento a domanda, nel sistema previdenziale della Polizia di Stato, non potrà che avvenire prevalentemente, per le fasce di personale interessato, se non al compimento quantomeno di un’età anagrafica di 57 anni.
Infatti è attualmente vigente per l’accesso a domanda il requisito anagrafico di 57 anni unito ai 30 anni di servizio effettivo, a cui andranno aggiunti i 12 mesi della cosiddetta “finestra mobile” e minimo i 3 mesi dell’incremento della speranza di vita (per un totale anagrafico di 58 anni e 3 mesi).
Come si può ben notare il requisito anagrafico complessivo di 58 anni e tre mesi, a cui parallelamente si aggiungerà anche il differimento di 24 mesi del pagamento del trattamento di fine servizio, è quasi coincidente con quello per il pensionamento di vecchiaia, ovvero 60 anni, previsto per il personale fino alla qualifica di Primo Dirigente.
Analogo ragionamento è compatibile con l’altro requisito eventualmente utilizzabile per l’accesso a domanda e cioè i soli 35 anni di servizio effettivo, ovvero 40 anni utili, a cui andranno aggiunti anche in questo caso sia la finestra mobile che l’incremento della speranza di vita.
Detto requisito, stante la vigente normativa e fermi i presupposti, sarà di fatto inutilizzabile poiché matematicamente si raggiungerà prima l’attuale requisito anagrafico di accesso al pensionamento di vecchiaia - 60 anni - con conseguente risoluzione d’ufficio del rapporto di lavoro. (posto 26/27 anni l’ingresso nei ruoli +35 anni di servizio effettivo = 61 anni di età anagrafica ed oltre).
L’ultimo requisito utilizzabile per l’accesso al pensionamento a domanda è quello dei 53 anni ed il massimo di contribuzione previsto dall’ordinamento di appartenenza, divenuto di fatto impraticabile dall’1/1/2012 per la quasi totalità del personale, poiché prevalentemente rimasto appannaggio esclusivo del personale proveniente dal disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, e già destinatario del sistema esclusivamente retributivo, nel caso, appunto, avesse raggiunto al 31/12/2011 la massima contribuzione.
Ora incrementare i requisti ulteriormente, sarebbe stato in qualche modo pervicace poiché la normativa vigente nel Comparto, frutto di una precedente serie di modifiche in peius, aveva già raggiunto lo scopo dissuasivo come sopra illustrato.
Appunto per questi motivi, ampiamente illustrati dal Silp Cgil e da altre organizzazioni sindacali e rappresentanze militari, l’ulteriore regolamento di armonizzazione al regime vigente nell’assicurazione generale obbligatoria previsto dall’art. 24 c. 18 del d.l. 6/12/2011 nr. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 nr. 214, sarebbe stato oltremodo penalizzante. Infatti sebbene il richiamato regolamento di armonizzazione all’A.G.O., dei requisti di accesso al pensionamento è stato poi disciplinato con D.p.r. 28 ottobre 2013 nr. 157 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2014, questi non ha interessato il personale del Comparto Sicurezza-Difesa e Vigili del Fuoco evidentemente per le ragioni addotte totalmente recepite.
In particolare il mantenimento dell’attuale leggero margine di anticipo per il pensionamento a domanda, rispetto al pensionamento di vecchiaia, appare a questo punto quantomeno residualmente necessario, anche per il futuro.
Il servizio del poliziotto, per la riconosciuta gravosità, ovviamente necessità di una particolare efficienza psico-fisica, caratteristica questa che si attenua per il decorrere ineludibile del tempo, tanto che l’Amministrazione verifica il permanere dell’idoneità al servizio degli appartenenti alla Polizia di Stato
Lasciare quindi ad una scelta individuale un margine di valutazione sull’opportunità di restare in servizio oppure accedere al pensionamento anticipato, senza penalizzazioni, anche per l’interesse pubblico connesso, appare quanto mai utile, opportuno, anzi necessario nei confronti di chi ritiene di avere affievolite o di non essere più in possesso delle connotazioni per assolvere alla gravosità e specificità del servizio stesso, quest’ultimo aspetto peraltro riconosciuto giuridicamente.
Una valutazione a parte, invece, merita l’eventuale ipotesi dell’incremento dell’età di accesso al pensionamento di vecchiaia.
Per l’accesso al pensionamento di vecchiaia posti i dati anagrafici medi di accesso nei ruoli della Polizia di Stato (come detto 26/27 anni) vige in gran parte l’analisi svolta per il pensionamento a domanda, però con alcune variabili.
La prima è quella riconducibile alle modifiche del sistema di calcolo del trattamento pensionistico, ovvero l’introduzione del sistema contributivo per i neo assunti dal 1/1/1996 e per coloro i quali avevano meno di 18 anni di contribuzione al 31/12/1995(sistema misto) e da ultimo per tutto il restante personale già destinatario del sistema retributivo a seguito della estensione dall’1/1/2012 del contributivo cui concorrono tutti gli emolumenti soggetti a contribuzione.
Per la sistematicità così introdotta, appare conveniente economicamente permanere in servizio, sia pure con le diversificazioni individuali, appunto per l’incremento del montante contributivo, nonché per lo stesso incremento del trattamento di fine servizio e per l’innalzamento del coefficiente di trasformazione relativo all’età di accesso al pensionamento, ulteriore parametro che eleva gradualmente il trattamento pensionistico.
In tal senso verrebbe anche raggiunto dalla totalità del personale entrato nei ruoli successivamente al 25/06/1982 anche il beneficio del terzo assegno di funzione che, secondo le norme contrattuali vigenti, compete al 32° anno di servizio effettivo.
Invero, però, l’incremento dell’età di accesso al pensionamento di vecchiaia, anche se limitato all’assorbimento della finestra mobile e all’incremento della speranza di vita, non appare confacente con la necessaria efficienza fisica, presupposto implicito per svolgere in modo congruo ed efficace il delicato servizio connesso alla specificità dei compiti istituzionali.
L’unica alternativa logica in presenza di una ipotesi di innalzamento di accesso al pensionamento di vecchiaia e quella di ricondurla alla volontarietà dell’interessato, in presenza di una accertata idoneità compatibile al servizio.
Sotto questo profilo si “armonizzerebbe” in parte il sistema previdenziale della Polizia di Stato a quello delle omologhe altre Forze di polizia ai sensi dell’art. 18 del D.p.r. 170/2007, che mantengono su base volontaria una forma di ulteriore permanenza in servizio (ausiliaria) al compimento dell’età di accesso al pensionamento di vecchiaia.
Non solo, ma anche per effetto del surrichiamato art. 18 appare totalmente logico, coerente e normativamente corretto prevedere l’estensione al personale della Polizia di Stato, per il calcolo della base pensionabile nel sistema retributivo, l’applicazione dell’art. 54 del D.p.r. 1092/1973, che peraltro viene favorevolmente già adottato da altre Forze di polizia del Comparto Sicurezza e soccorso pubblico. Un’analisi separata spetta al mancato avvio della previdenza complementare. In tal senso il Silp rivendica con urgenza e forza l’avvio delle procedure per la costituzione del fondo di settore già introdotte oramai 15 anni orsono con l’art. 40 del D.p.r. 254/99, norma contrattuale.
Sotto questo profilo continuano le sollecitazioni , tenuto conto che per effetto delle modifiche dei sistemi di calcolo se non verranno implementati i futuri trattamenti pensionistici difficilmente si avranno tassi di sostituzione equivalenti all’ultima retribuzione percepita in servizio ed ogni ulteriore ritardo potrebbe comportare la rinuncia a parte del trattamento di fine servizio per sostenere il “gap” riduttivo della pensione. Inoltre l’assenza della previdenza complementare e quindi degli incrementi del trattamento per i sistemi di calcolo prevalenti misti o esclusivamente contributivi, già dispiega effetti negativi negli sfortunati casi di cessazione dal servizio per decesso o invalidità, le cui pensioni sono significativamente ridotte rispetto al livello retributivo in servizio. Su questa materia la tutela degli interessi legittimi del personale da parte del Silp è prioritaria tenuto conto che riguarda circa l’80% del personale in servizio.
Dopo questa necessaria premessa di carattere generale entriamo nel dettaglio della disciplina per gli accessi al pensionamento secondo la vigente normativa.
La pensione ordinaria riconosciuta al personale della Polizia di Stato che cessa dal servizio è vitalizia e reversibile. A seconda dell’accesso per tipologia si distinguono in pensioni di vecchiaia, di anzianità, per dispensa da infermità, per destituzione.
Pensione di vecchiaia
I dipendenti della Polizia di Stato che cessano dal servizio per limiti di età hanno diritto al trattamento pensionistico con i seguenti requisiti in relazione alle qualifiche rivestite:
- 65 anni dirigente generale,
- 63 anni dirigente superiore,
- 60 anni per le restanti qualifiche inferiori.
I requisiti minimi contributivi previsti sono 20 anni e 15 anni se maturati entro il 31/12/1992. L’art.18 del D.l. 6 luglio 2011 nr. 98, convertito con legge 15 luglio 2011 nr. 111 ha esteso anche al personale della Polizia di Stato l’incremento di tre mesi ai requisiti anagrafici previsti per il pensionamento di vecchiaia, nel caso in cui non siano stati raggiunti i requisiti per l’accesso al pensionamento a domanda .
Il D.l. 6 dicembre 2011 nr. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011 nr. 214 all’art. 24 c. 18 aveva previsto l’emanazione di un regolamento di armonizzazione al regime dell’A.G.O. per tutto il personale del Comparto Sicurezza–Difesa e Vigili del Fuoco, soccorso pubblico che come detto è stato emanato, ma non ha interessato il Comparto, per cui rivivono i requisti previgenti.
Nello stesso dispositivo di legge viene esteso anche al personale del Comparto per le anzianità maturate dall’1/1/2012 il sistema di calcolo contributivo con il criterio pro-rata , nonché secondo quanto previsto dall’art. 24 c. 13 è previsto l’adeguamento agli incrementi delle speranze di vita con cadenza biennale dall’1/1/2019. L’art. 12 c. 1 del D.l. nr. 78/2010 convertito con legge nr. 122/2010, prevede per le decorrenze il primo giorno dal mese successivo a quello del compimento del limite di età, se il destinatario aveva maturato i requisiti di anzianità antecedentemente al 31/12/2010, diversamente se i requisiti vengono raggiunti successivamente al 1/1/2011, il pensionamento di vecchiaia potrà avvenire decorsi dodici mesi (applicazione della cosiddetta finestra mobile) dal compimento dell’età, oppure dalla decorrenza dei requisiti di anzianità.
La domanda per motivi di tempestiva erogazione della prestazione deve essere presentata almeno 5 mesi prima dell’accesso, anche per via telematica all’Inps.
L’istituto è disciplinato dalle circolari Inpdap (ora Inps ex gestione Inpdap) ed in particolare quelle del 16 dicembre 2004 nr. 67 e nr. 6 del 23 marzo 2005.
Pensione di anzianità
Il personale della Polizia di Stato potrà richiedere di cessare dal servizio ed accedere al trattamento pensionistico soddisfatti in base alla vigente normativa i seguenti requisiti:
- 57 anni di età e 35 anni di anzianità contributive;
- 40 anni di anzianità contributive;
- 53 anni di età e raggiunta la massima anzianità contributiva prevista dall’ordinamento di appartenenza (art.6 c. 2 D.lgs 30 aprile 1997 nr. 165 e s.m.i).
Con decorrenza 1/1/2013 sia ai sensi dell’art. 18 c. 4 del D.l. 6 luglio 2011 nr. 98 convertito con modificazioni con legge 15 luglio 2011 nr. 111 che ai sensi dell’art. 24 c. 12 del D.l. 6 dicembre 2011 nr. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011 nr. 214, anche per il personale del Comparto Sicurezza–Difesa, Vigili del Fuoco, Soccorso pubblico, i requisiti anagrafici e contributivi previsti per l’accesso al pensionamento a domanda sono incrementati di tre mesi.
Dall’1/1/2011 ai sensi dell’art. 12 c. 2 del D.l. 78/2010 convertito con legge 122/2010 anche ai suddetti requisiti, se non maturati entro il 31/12/2010, si applica la “finestra mobile” (differimento dell’accesso al pensionamento di 12 mesi), mentre con il solo requisito contributivo di 40 anni di anzianità contributive il differimento è cosi stabilito: 1 mese nel 2012; 2 mesi nel 2013 e 3 mesi nel 2014.
La domanda deve essere presentata, anche per via telematica, all’Inps almeno cinque mesi prima della data di cessazione dal servizio. In ogni caso la domanda di pensione non può essere presentata prima di dodici mesi della data indicata per l’accesso la pensionamento di anzianità.
Dal 1° ottobre 2005 l’Inpdap (ora Inps ex gestione Inpdap) è subentrato all’Amministrazione Centrale ed agli uffici periferici nella liquidazione dei trattamenti pensionistici (l. 335/1995 art. 2 c. 1; circolari Inpad nr. 67 del 16 dicembre 2004 e nr. 6 del 23 marzo 2005).
Pensione per infermità
Il personale della Polizia di Stato che viene dispensato dal servizio per patologie incompatibili con l’assolvimento dei compiti d’istituto ha diritto al trattamento pensionistico nel caso in cui a prescindere dall’età abbia raggiunto 15 anni di servizio utile di cui 12 effettivo.
L’istanza va diretta alla sede Inps ex gestione Inpdap in relazione alla sede territorialmente competente riguardo l’ultima sede di servizio e alla Prefettura –Utg (Ufficio territoriale del governo), con decorrenza riferibile dalla data di cessazione dal servizio per dispensa.
Pensione per destituzione
Il personale della Polizia di Stato destituito dal servizio acquisisce il diritto al trattamento pensionistico di quiescenza ordinario allorquando raggiunga i medesimi requisiti previsti per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità ovvero i soli requisiti di anzianità contributiva fissati in 40 anni, oppure i 57 anni di età unitamente ai 35 anni di contributi oppure i 53 anni di età ed il massimo di anzianità contributiva previsti dall’ordinamento di appartenenza.
Il quadro così delineato determina evidentemente la necessità di consulenza, per effetto di numerosi interventi correttivi in materia introdotti per primo nel 1992 e sesseguitisi fino al 2011 (cosiddetta riforma Amato, poi riforma Dini, riforma Prodi, quindi riforma Maroni, successivamente riforma Tremonti e poi riforma Fornero), uniti alle diverse modifiche dei criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici.
Appare perciò opportuno il ricorso al nostro Patronato, per un riscontro sia sui requisiti di accesso che sul “quantum” nonché sulla valutazione di aderire o meno in futuro alla previdenza complementare e maggiormente in caso di dispensa nell’ipotesi di optare per il passaggio ad altre Amministrazioni in caso di inidoneità al servizio.
Sotto questo profilo lo Spi - Sindacato pensionati della Cgil - e il Patronato Inca della Cgil sono costantemente aggiornati nell’ambito delle loro competenze rispetto all’evoluzione della materia e conseguentemente pronti a fornire le tutele nelle istruttorie delle pratiche, le richieste informative e la consulenza necessaria sia in materia previdenziale che in materia di danni da lavoro comprese le cause di servizio.
(A cura del Silp CGIL)