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Riportiamo la nota di precisazione del Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza
1. Con d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 100 del 2 maggio 2018 – Supplemento Ordinario n. 21, sono stati emanati i provvedimenti di accordo sindacale e di concertazione riguardanti il rinnovo del contratto del personale delle Forze di polizia per il triennio 2016 - 2018.
2. Al riguardo, si evidenziano le principali novità concernenti la nuova disciplina in materia di trattamento economico del personale c.d. "contrattualizzato" che, sulla scorta dei costanti contatti con il MEF – NoiPA, produrranno i loro effetti secondo la tempistica di seguito indicata:
CEDOLINO AD EMISSIONE SPECIALE MAGGIO 2018
corresponsione degli arretrati spettanti, in particolare:
a. per il periodo gennaio 2016 – maggio 2018, con riguardo all’aumento del punto parametrale. Gli importi stipendiali spettanti per ciascun grado sono riepilogati nelle allegate tabelle 1, 2, 3 e 4;
b. per il periodo gennaio – maggio 2018, con riguardo all’incremento dell’indennità mensile pensionabile (in all. 5 la tabella riepilogante gli importi spettanti per ciascun grado).
CEDOLINO PAGA GIUGNO 2018
a. aumento del punto parametrale - valore attuale 172,70) - al valore previsto per il 2018 - 178,05 - (vgs. cit. all. 4) cui rapportare la voce "stipendio", con l’inglobamento della vacanza contrattuale.
Le rideterminazioni avranno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza (normale e privilegiato), sull’indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare per il personale sospeso, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e sui contributi di riscatto;
b. incremento della misura dell’indennità mensile pensionabile (vgs. cit. all. 5).
3. Al momento, residua la corresponsione dei seguenti emolumenti:
a. assegni "UNA TANTUM" pensionabili, pari ad € 60,29 per il 2016 e ad € 199,95 per il 2017, erogati in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato, con esclusione, pertanto, dei periodi di interruzione dal servizio per aspettativa o congedo non retribuito, ovvero di sospensione della prestazione lavorativa;
b. incremento del compenso per lavoro straordinario (in all. 6 la tabella recante le nuove misure orarie), con conguaglio delle prestazioni già rese a partire dal mese di gennaio 2018,
per i quali si fa riserva di comunicare, non appena nota, la relativa tempistica di pagamento.
4. Tutti gli adeguamenti retributivi saranno riconosciuti integralmente - alle scadenze e negli importi previsti - anche al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel triennio 2016 - 2018.
Ovviamente al personale cessato dal servizio, senza diritto a pensione, negli anni 2016, 2017 e fino alla data di entrata in vigore del provvedimento normativo sub 1., gli incrementi economici spettano solo per la quota parte del periodo di servizio svolto.