Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Il  Ministro della Difesa Pinotti e il Capo di SMD ncontreranno  oggi il Cocer Interforze; all’ordine del giorno la questione dei fucilieri di Marina trattenuti in India. Ma si parlerà anche di  Asili nido. Su quest’ultimo argomento probabilmente la Difesa vorrà comunicare  ai delegati quanto previsto dal DDL MADIA  attualmente all’esame del Senato. L’art. 11 del provvedimento legislativo (Atto Senato n. 1577 - <<Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche>>.) prevede norme per la “Promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche”.

In particolare il testo prevede alcune  modifiche all'articolo 596 del codice dell’ordinamento militare, (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66). In pratica viene rifinanziato il fondo per gli asili nido presenti negli enti e reparti del Ministero della difesa.

Pertanto la formulazione dell’art. Art. 596 risulta così modificata:

Art. 596 Fondo per l’organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti e reparti del Ministero della difesa

1. Per l’organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori di età fino a 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della difesa, è istituito un fondo con una dotazione di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

a)dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2017, la dotazione del fondo di cui al comma 1 è determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;

2. La programmazione e la progettazione relativa ai servizi di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle regioni presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi, è effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il comitato tecnicoscientifico del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103. 169

3. I servizi socio-educativi di cui al comma 1 sono accessibili «prioritariamente da minori figli di dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali e da minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali,».

e concorrono a integrare l’offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano straordinario di intervento di cui all’ articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’ articolo 2, comma 457, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La versione precedente del comma 3 prevedeva invece che ai  servizi socio-educativi di cui al comma 1 potessero accedere anche  minori che non fossero figli di dipendenti dell’Amministrazione della difesa. 

Argomento: 
Difesa