Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Comee comportarsi quando è necessario assentarsi per un lungo periodo e la motivazione non rientra tra quelle ordinariamente indennizzabili? Ad esempio, quando un nostro familiare si ammala, ed abbiamo la necessità di assisterlo per lunghi periodi, o quando abbiamo la necessità di effettuare un periodo di formazione.

Il legislatore, in questi casi, viene in nostro aiuto con l’istituto dell’aspettativa, o congedo: si tratta di una sospensione del rapporto di lavoro, nella maggior parte delle ipotesi non retribuita; trattandosi di sospensione, il dipendente conserva il diritto al posto, pur non effettuando alcuna prestazione, anche per lunghi periodi.

Tutte le causali che danno diritto al congedo, ricordando che la regolamentazione può cambiare a seconda dei contratti collettivi e degli accordi applicati.

 

Il congedo per gravi motivi familiari

Si tratta di un’aspettativa prevista dalla legge [1], della durata massima di 2 anni nell’intero arco della vita lavorativa, fruibile anche in maniera frazionata.

Il congedo non è retribuito, e può essere richiesto, nel dettaglio, per le seguenti motivazioni:

– problematiche conseguenti alla morte di un familiare;

– cura ed assistenza di un familiare, per dedicarsi alla quale il dipendente sia impossibilitato a svolgere le sue mansioni, o in gravi difficoltà;

– grave disagio personale del lavoratore, non consistente in malattia.

I familiari per i quali può essere richiesta l’aspettativa sono il coniuge, i figli, i genitori, nonché fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri, anche qualora non risultino conviventi; inoltre, possono essere considerati i portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado, ed i componenti della famiglia anagrafica, ammettendo quindi anche i conviventi e, in generale, lefamiglie di fatto, a godere della tutela.

Il datore di lavoro può anche rifiutarsi di concedere questa sospensione, ma deve adeguatamente motivare il diniego e, su domanda del dipendente, è tenuto a riesaminare l’istanza.

 

Aspettativa retribuita per assistenza familiari con handicap

Anche in questo caso parliamo di un congedo previsto dalla legge [2] della durata di massimo 2 anni nella vita lavorativa: tuttavia, a differenza dell’ipotesi precedente, l’aspettativa è retribuita, e la motivazione può consistere solo nella cura e nell’assistenza di un prossimo congiunto affetto da handicap grave ai sensi della Legge 104.

 

Aspettativa per motivi personali

Tale tipologia di congedo non va confusa con quello per motivi familiari, in quanto quest’ultimo è disciplinato dalla legge, mentre l’aspettativa per ragioni personali è contemplata nella maggior parte dei contratti collettivi.

Quest’ipotesi di aspettativa non è retribuita, e può durare , nella maggioranza dei casi, al massimo 12 mesi nell’arco della vita lavorativa; nel CCNL del pubblico impiego, i 12 mesi sono computati in un triennio di riferimento. Può essere fruita, sia nel settore pubblico che in quello privato, anche in modo frazionato. Il datore di lavoro, o l’amministrazione, può accordare la sospensione solo se compatibile con l’organizzazione e le esigenze di servizio.

 

Aspettativa per formazione

Si tratta di un congedo non retribuito, previsto dalla Legge [3] , per tutti i dipendenti, privati e pubblici, con almeno 5 anni di servizio continuativi ( presso la medesima azienda o Ente).

L’aspettativa può essere richiesta per un massimo di 11 mesi nell’arco della vita lavorativa, anche frazionatamente, per le seguenti motivazioni:

– completamento della scuola dell’obbligo;

– conseguimento del diploma, della laurea, o di altro titolo di studio secondario o universitario;

– partecipazione ad attività formative non proposte o finanziate dal datore.

I dettagli sulle modalità di richiesta, di fruizione, di eventuale diniego da parte del datore o differimento, sono contemplati nei singoli contratti collettivi.

 

Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge all’estero

Si tratta di un congedo non retribuito, previsto solo per i pubblici dipendenti: può essere domandato quando il coniuge del lavoratore presta servizio all’estero, nel caso in cui l’amministrazione non può trasferire il soggetto nella stessa località in cui si trova il marito o la moglie.

 

Aspettativa per volontariato

Tale tipologia di congedo può variare molto a seconda delle previsioni del singolo contratto collettivo. Tuttavia, esiste un’aspettativa per volontariato univoca, retribuita e disciplinata dalla legge, che riguarda i servizi prestati per associazioni facenti parte dell’elenco dell’Agenzia di protezione civile.

In questi casi, i volontari possono richiedere:

– un massimo di 30 giorni di seguito e 90 giorni l’anno, per le attività di soccorso e assistenza in catastrofi e calamità, elevabili a 60 e 180 giornate, qualora vi sia uno stato di emergenza nazionale;

– un massimo di 10 giorni di seguito e 30 giorni l’anno, per le attività formative, di pianificazione e di simulazione delle emergenze.

La retribuzione, in queste ipotesi, è anticipata dal datore di lavoro e rimborsata dall’autorità di protezione civile.

 

Aspettativa per cariche pubbliche elettive

Il diritto a questo tipo di congedo, non retribuito (ma con computo dell’anzianità di servizio ed accredito di contributi figurativi), è sancito dalla Costituzione [4], nei casi in cui il lavoratore sia stato eletto, per svolgere i seguenti incarichi pubblici:

-membro del Parlamento Europeo o Nazionale (Camera o Senato);

– membro dell’ assemblea regionale;

– presidente di provincia;

– sindaco;

– presidente di consigli comunali , provinciali, circoscrizionali (comuni con oltre 500.000 abitanti), unioni di comuni, comunità montane;

– assessore comunale o provinciale (ossia membri delle giunte);

– consigliere comunale, provinciale, di comunità montane e unioni di comuni.

 

Aspettativa per dottorato di ricerca

Si tratta di un congedo che il dipendente può richiedere, qualora sia ammesso alla frequenza di un dottorato di ricerca, per tutta la durata dello stesso: l’aspettativa è retribuita soltanto nel caso in cui il lavoratore sia un dipendente pubblico ed il dottorato non preveda il conferimento di borse di studio.

 

Aspettativa per avviare un’impresa o un’attività professionale

Si tratta di un congedo non retribuito, previsto dal Collegato Lavoro del 2010 [5], fruibile solo dai lavoratori pubblici, nel caso in cui vogliano avviare un’attività in proprio, professionale o imprenditoriale. Il limite massimo fruibile, a tale titolo, è di 12 mesi nell’intera vita lavorativa. L’aspettativa è frazionabile, e supera i limiti previsti per i pubblici dipendenti allo svolgimento di una seconda attività, poiché il soggetto, nei periodi in questione, rinuncia al suo stipendio.

 

[1] Art.4, L. 53/2000.

[2] L. 388/2000 e D.Lgs. 151/2001.

[3] Art.5, L. 53/2000.

 [4] Cost., Art.51.

[5] Art.18, L. 183/2010

: http://www.laleggepertutti.it/91107_aspettativa-dal-lavoro-tutti-i-motiv...

 

Argomento: 
Attualità e Politica