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Il pensiero del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, tratto dalla sentenza n. 206 del 14.04.2016
L'ordinamento giuridico appresta una specifica tutela anche per i militari che siano genitori di figli fino a tre anni.
La norma
La norma dice espressamente che il genitore con figli minori fino a tre anni dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 d. lgs. n. 165/01 e successive modificazioni può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati entro trenta giorni dalla domanda e limitato a casi o esigenze eccezionali.
Il caso
La sentenza favorevole del tribunale è la conseguenza di una situazione nel quale il militare si è visto respingere l'istanza per l'assegnazione temporanea ai sensi dell'art 42 bis d. lgs. n. 151/01.
Istanza con la quale il dipendente non chiede altro che avvicinarsi alla sua famiglia per poter assistere la figlia minore dei tre anni, il tutto in costanza di seri problemi di salute della nonna convivente oltre a gravosi impegni di lavoro della moglie.
Tutela bambini: valore di rango costituzionale
E' favorevole per il ricorrente.
Vediamo come si snoda il ragionamento che porta alla sentenza di accoglimento dell'impugnativa.
Dato per certo che questa norma si applica a tutto il personale delle forze armate e di polizia, l'eventuale provvedimento di rigetto -sottolinea il giudicante- deve essere congruamente motivato.
Il perchè di questa precisazione è chiaro: la norma mira a dare protezione a valori di rango costituzionale, quali quelli riferiti alla tutela dei bambini fino a tre anni.
L'eventuale provvedimento di rigetto, poi, deve essere limitato a casi ed esigenze eccezionali (ciò emerge dalla modifica normativa del 2015).
Ma se l'impostazione e l'impianto normativo offrono questi dati di partenza, in concreto quando è legittimo il "no" dell'amministrazione?
Ebbene, il "no" si può giustificare solo in casi ed esigenze eccezionali, dei quali l'amministrazione deve in ogni caso dare conto nell'istruttoria e nella motivazione del provvedimento.
In tutti gli altri casi la risposta dell'amministrazione è e deve essere "si", almeno fino a quando rimarrà la norma con l'attuale formulazione modificata nel 2015.
Sono proprio questi gli spunti offerti dai Giudici nell'esaminare la fattispecie del giovane Carabiniere Scelto, che per altro ha dimostrato la propria situazione familiare, la presenza della figlia minore, la situazione di disagio e complicazioni lavorative della moglie, l'assenso del Comandante della Compagnia di Lecce giustificato dall'effettiva sussistenza nella sede di destinazione di posti vacanti nello stesso grado rivestito dal ricorrente.
Avv. Francesco Pandolfi - fonte Studio cataldi.it