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Arrivano nuovi chiarimenti da parte dell’Inps sul riconoscimento dell’assegno unico e universale per i figli a carico. L’istituto di previdenza, con il messaggio dello scorso 20 aprile, ha precisato alcuni aspetti tecnici sulle regole in vigore per ottenere il beneficio economico mensile in diversi casi: se i genitori sono entrambi lavoratori, se sono separati, se la famiglia che fa domanda dell’aiuto è particolarmente numerosa. Precisazioni anche sui requisiti per ricevere l’assegno con figli maggiorenni a carico

 

GENITORI LAVORATORI - Nel caso in cui entrambi i genitori siano “titolari di reddito da lavoro” viene prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. L’importo spetta in misura piena per i nuclei con Isee fino a 15mila euro. All’aumentare dell’Isee si riduce gradualmente, fino ad annullarsi in caso di Isee superiori a 40mila euro

Per il calcolo della maggiorazione rilevano i redditi da lavoro dipendente e quelli assimilati (come gli importi percepiti a titolo di Naspi e Dis-Coll), i redditi da pensioni, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa. Così anche il reddito del genitore che lavora all’estero ma ha residenza fiscale in Italia e quello dei lavoratori agricoli autonomi. La maggiorazione non può essere richiesta in caso di domanda presentata per un nucleo composto da un solo genitore, anche se lavoratore

 

NUCLEI NUMEROSI - Viene riconosciuta una maggiorazione anche per “ciascun figlio successivo al secondo”, di importo pari a 85 euro mensili, che spetta in misura piena per redditi Isee fino a 15mila euro. L’amento, anche in questo caso, si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore di 15 euro per gli Isee fino a 40mila euro. I nuclei familiari che superano i quattro figli hanno diritto a una maggiorazione forfettaria di 100 euro mensili per nucleo

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Nel caso in cui si tratti di un nucleo con figli di genitori diversi, le maggiorazioni “spettano unicamente ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli”. Ad esempio: in un nucleo composto da quattro figli, nel quale i due genitori facenti parte del nucleo Isee hanno in comune solo tre dei quattro figli dichiarati nella DSU, la maggiorazione spetta al 100% al genitore, madre o padre, di tutti e quattro i figli presenti nel nucleo

Precisate anche le regole per determinare “il numero totale” dei figli. L’Inps chiarisce che “sono considerati tutti i figli a carico sulla base delle regole di appartenenza al nucleo Isee, ancorché alcuni di essi non abbiano diritto all’assegno”. Nel caso in cui manchi l’Isee “dovrà farsi riferimento per la determinazione del numero dei figli alla composizione del nucleo familiare autodichiarato, in base alle medesime regole valide per l’Isee”

Così, un figlio di 27 anni che convive con i suoi genitori e tre fratelli minorenni, non può beneficiare dell’assegno, ma concorre a formare la composizione del nucleo familiare. Alla famiglia spetta la maggiorazione prevista in presenza di almeno quattro figli

GENITORI SEPARATI - Se i genitori sono separati l’assegno unico e universale viene erogato “in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli”. Gli stessi genitori – di comune accordo, certificato in procedura - possono però stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due.

L’assegno può essere erogato a un solo genitore anche nel caso in cui un provvedimento giudiziale o un accordo scritto tra le parti confermino che “quel genitore ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivo”. Così anche se un giudice - nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori - ha disposto che solo uno dei due usufruisca dei contributi pubblici.

FIGLI MAGGIORENNI – L’assegno viene riconosciuto ai nuclei familiari anche per ciascun figlio maggiorenne a carico e fino al compimento dei 21 anni, nel caso in cui questo “frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea”, “svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui”, “sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego” oppure “svolga il servizio civile universale”

Un figlio maggiorenne (di età inferiore a 26 anni) che non convive con i genitori può comunque essere considerato come parte del nucleo nel caso in cui risulti a carico dei genitori ai fini Irpef e non sia, a sua volta, coniugato e/o abbia figli propri. Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni, a carico Irpef di entrambi i genitori, fa parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui scelto.

Nell'ultimo caso devono però verificarsi due condizioni insieme per poter ottenere l'assegno. Innanzitutto, nel secondo anno solare antecedente alla domanda, il figlio maggiorenne non deve aver avuto un reddito complessivo lordo superiore a 4mila euro. Nell'anno di riferimento dell'assegno, invece, lo stesso figlio non deve avere reddito complessivo lordo presunto che superi gli 8mila euro.

Il figlio che compie 18 anni quando il suo nucleo familiare ha già fatto domanda per ricevere l’assegno può chiedere all’Inps di diventare intestatario dell’erogazione della prestazione.

 

Messaggio n° 1714 del 20-04-2022 - Link 

Argomento: 
Circolari Inps-Inpdap