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Resonto commissione difesa senato del 22 ottobre 2014
Il sottosegretario ALFANO risponde all’interrogazione n. 3-01197, a firma dei senatori Marton ed altri e relativa al trattamento stipendiale e previdenziale dei militari impiegati nelle zone di intervento per conto dell’ONU, rilevando che la legge 11 dicembre 1962, n. 1746 prevede che al personale militare che abbia prestato o presti servizio per conto dell’ONU in zone di intervento siano estesi i benefici previsti dalle norme per gli ex combattenti. Con l’atto di sindacato ispettivo in esame l’interrogante, nel richiamare l’articolo unico di detta legge, chiede quindi di conoscere "se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente emanare le disposizioni conformi alla volontà manifestata dal legislatore nonché allineate ai dettami della magistratura contabile", richiamando una lettera dello Stato maggiore della Difesa in cui viene segnalata la necessità di "una rivalutazione interpretativa dei contenuti della legge n. 1746 del 1962, in relazione alla costante giurisprudenza della Corte dei conti che vede il Ministero condannato per il mancato riconoscimento erga omnes dei benefici combattentistici".
Osserva quindi che la questione dell’applicabilità di alcuni benefici stipendiali e previdenziali (previsti in favore degli ex combattenti) al personale militare che ha operato per conto dell’ONU in specifiche zone di intervento risulta effettivamente controversa. È stata inoltre -e recentemente- oggetto di contenzioso la possibilità di riconoscere al personale di cui alla legge n. 1746 del 1962 un aumento dei servizi utili ai fini pensionistici pari a "un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia" (articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973), in relazione alla criticità interpretativa individuata nell’assimilazione tra "servizio per conto dell’ONU in zona d’intervento" e "campagna di guerra", specie alla luce dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 824 del 1971, che esplicitamente precisa che le sue disposizioni e quelle della legge n. 336 del 1970, recanti norme per gli ex combattenti, non trovano applicazione nei confronti del personale di cui alla legge n. 1746 del 1962.
Pertanto, la possibile applicabilità dei benefici in questione -originariamente destinati agli ex combattenti- al personale che abbia prestato servizio in zona di intervento per conto dell’ONU è stata ed è tuttora oggetto di approfondimenti da parte degli organi competenti della Difesa anche in relazione alle non univoche pronunce della magistratura contabile, che in due occasioni si è espressa per la tesi negativa (sentenze n. 388 del 2014, della sezione giurisdizionale per il Lazio e n. 537 del 2010, della sezione giurisdizionale per la Puglia) e in un’altra, invece, per quella favorevole (sentenza n. 845 del 2013, della sezione giurisdizionale centrale d’appello).
Ancorché l’orientamento giurisprudenziale risulti oscillante, tuttavia il Dicastero, tramite gli organi tecnico-amministrativi responsabili, continuerà a seguire attentamente l’evoluzione della tematica, al fine di adeguare tempestivamente il proprio operato alla giurisprudenza consolidata ovvero alle nuove e più favorevoli disposizioni normative.
Replica il senatore SANTANGELO (M5S), cofirmatario dell’atto di sindacato ispettivo, ponendo l’accento sulla necessità di predisporre una soluzione definitiva all’annosa problematica riportata e dichiarandosi parzialmente soddisfatto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.