Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015 anche il famoso bonus irpef di 80 euro in busta paga, introdotto da Renzi lo scorso anno, è diventato strutturale dal 1° gennaio 2015, vediamo come si applica e a chi spetta.

La differenza sostanziale con il bonus irpef del 2014, introdotto in tutta fretta nel corso dello scorso anno a partire dal mese di maggio, è che mentre lo scorso anno l’Agenzia aveva definito la cifra come un bonus o credito per i lavoratori dipendenti aventi determinati requisiti, per il 2015 il bonus è stato reso strutturale e a partire dal 1° gennaio 2015 entrerà in busta paga sotto forma di detrazione, infatti non si tratterà più di una maggior spesa ma una minor entrata nel bilancio dello Stato.

Altra differenza, che salta all’occhio dei più esperti in materia, è che il bonus irpef per il 2014 era pari a 640 euro, mentre la detrazione per il 2015 è pari a 960 euro. Infatti, essendo partito solo a maggio 2014 il bonus finale anche se di 80 euro circa mensili, a conti fatti era pari appunto a 640 euro (80*8 mesi), mentre nel 2015 partendo dal 1° gennaio si arriverà alla cifra totale di 960 euro (80*12 mensilità).

A chi spetta il bonus Irpef 2015?

La detrazione di 960 euro, riproporzionata ai giorni di lavoro, spetta a tutti i lavoratori dipendenti e assimilati con un reddito annuo lordo, al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze e delle eventuali somme percepite quali premi di produzione o anticipi di TFR in busta paga, compreso fra gli 8.174 e i 24.000 €, mentre andrà a scendere fino a scomparire per la fascia di reddito compreso fra 24.001 e 26.000 €.

Il bonus spetta quindi ai contribuenti che percepiscono:

redditi di lavoro dipendente;
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui al comma 1 dell’art. 50, del T.U.I.R appartenenti alle seguenti categorie:

compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);
compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

Nota Bene: il reddito deve superare la soglia della capienza, ovvero le detrazioni da lavoro dipendente non devono superare l’importo dell’imposta Irpef. Non influiscono nel calcolo dell’imposta le detrazioni per familiari a carico.

Quanto spetta?

Premesso che il contribuente abbia i requisiti sopra descritti, avrà diritto ad una ulteriore detrazione, oltre a quella da lavoro dipendente pari a:

960 euro, se il reddito complessivo non e’ superiore a 24.000 euro;
960 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro».



Fonte: http://www.lavoroediritti.com

 


 

Argomento: 
Attualità e Politica