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Cumulabili fino a 8 e spendibili anche negli agriturismi, ne mercatini e negli spacci aziendali. Sono queste alcune delle novità sui buoni pasto fissate dal decreto del ministero dello sviluppo economico del 7 giugno 2017, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale (sotto allegato).
La nuova disciplina sui c.d. ticket restaurant entrerà in vigore a partire dal 9 settembreprossimo.
Le novità principali:
Cos'è il buono pasto
Il decreto fissa anzitutto la definizione del buono pasto, inteso come il "documento di legittimazione, anche in forma elettronica – che - attribuisce, al titolare, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.
Qual è il valore del buono pasto
Il decreto del Mise statuisce che il valore del buono pasto è quello facciale, ossia il valore della prestazione indicato sul buono stesso, inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto.
Dove si potranno spendere i buoni pasto
Il servizio sostitutivo di mensa a mezzo dei buoni pasto è erogato, ex art. 3 del dm, dai soggetti legittimati ad esercitare:
a) la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287;
b) l'attività di mensa aziendale ed interaziendale;
c) la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; d) la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all'Albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443;
e) la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l'attività agricola,
f) nell'ambito dell'attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;
g) nell'ambito dell'attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, da parte di imprenditori ittici;
h) la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attività di produzione industriale.
Chi ha diritto ai buoni pasto e quanti se ne possono utilizzare
I buoni pasto consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono e all'esercizio convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.
Posssono essere utilizzati "esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato". Inoltre, non sono cedibili, ne' cumulabili oltre il limite di otto buoni, ne' commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare.
Possono essere usati "esclusivamente per l'intero valore facciale" e dunque non parzialmente.
Le caratteristiche dei buoni pasto
Nel provvedimento sono fissate altresì le caratteristiche che il buono pasto deve avere. Per quelli cartacei occorre che siano riportati:
- il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
- la ragione sociale e il codice fiscale della societa' di emissione;
- il valore facciale espresso in valuta corrente; il termine temporale di utilizzo;
- uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, ne' cumulabile oltre il limite di otto buoni, ne' commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».
Nei buoni pasto in forma elettronica, oltre ai dati necessari per quelli cartacei, che sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico, occorrono i seguenti elementi: la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell'esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato; l'obbligo di firma del titolare del buono pasto e la dicitura sulla non cedibilità e utilizzazione, comunque riportata elettronicamente.
(http://www.studiocataldi.it/articoli/27112-buoni-pasto-cumulabili-fino-a...)