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l decreto attuativo sul Canone RAI in bolletta elettrica è finalmente pronto. Il Ministero dell’Economia e Sviluppo Economico e dell’Economia lo hanno inviato peri consueti pareri all’Autorità per l’Energia e al Consiglio di Stato. Nel provvedimento si fa luce sui dubbi più consistenti espressi sulla riforma dell’imposta televisiva, ossia le garanzie per i rimborsi ai cittadini e i contributi alle società elettriche (28 mln di euro in due anni). Indicate anche scadenze e modalità per richiedere l’esenzione dall’addebito in bolletta per mancato possesso dell’apparecchio televisivo, tramite invio di apposita autocertificazione.
Scadenze
A seguito della riforma del canone RAI l’imposta, che scende a 100 euro, si paga insieme alla bolletta elettrica in 10 rate mensili. Solo per il 2016, il primo addebito del canone RAI avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1° luglio 2016, nella quale saranno conteggiate anche le rate relative ai mesi precedenti. Dal 2017, i 100 euro saranno diluiti in 10 rate da gennaio ad ottobre, sempre in bolletta. L’importo del canone è indicato nella fattura con una distinta voce ed è dovuto anche se il consumo di energia elettrica dovesse essere pari a zero, in questo caso con fatture quadrimestrali invece che bimestrali.
Sciogliendo il nodo sulla questione dei non titolari di utenza elettrica (e nelle isole minori), il decreto prevede la non irrogazione di sanzioni per ritardato pagamento ed il versamento dell’imposta, in deroga per il 2016, slittato al 31 ottobre in un’unica soluzione.
Titolarità
L’intestazione del canone RAI seguirà l’intestazione della bolletta e, in caso di divergenza, l’Agenzia delle Entrate eseguirà la voltura d’ufficio e sarà poi il cittadino che non deve più pagare (perchè non titolare) a inviare autocertificazione, indicando che a farsi carico del pagamento dell’imposta è magari il coniuge intestatario.
Per i defunti intestatari della bolletta, l’Agenzia delle Entrate procede con la voltura del canone al titolare del contratto.
L’intestatario del canone RAI – non intestatario di alcun contratto di energia elettrica e svincolato da altre utenze – deve invece versare entro ottobre il canone RAI, come sopra indicato, mediante bollettino (versamento unico da 100 euro).
A fornire alle imprese elettriche le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate sui dati dei contribuenti sarà Acquirente unico Spa.
Solleciti
“In caso di mancato pagamento totale o parziale della fattura per la parte relativa ai consumi elettrici, l’impresa elettrica provvede ad inviare solleciti al cliente con le modalità ordinariamente utilizzate, anche per la parte relativa al canone”.
Una buona notizia. In nessun caso il mancato pagamento del canone comporta ildistacco della fornitura di energia elettrica. Se entro l’anno solare successivo il cliente non salda il canone,
«le azioni di recupero, sommate a sanzioni e interessi, sono effettuate dall’Agenzia delle Entrate».
Rimborsi
Il rimborso del canone addebitato ma non dovuto, avverrà dopo le verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate, tramite accredito sulla prima fattura utile o altre modalità,entro 45 giorni.
Autocertificazione
I contribuenti che non possiedono il televisore devono presentare ogni announ’autocertificazione (così come in caso di requisiti per l’esenzione dall’imposta), entro il30 aprile:
tramite raccomandata a: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1, Sportello Sat, Corso Bolzano n. 30, 10121, Torino.
per Posta certificata a: DP.1TORINO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT.
La trasmissione dei dati sugli esenti sarà trasmessa all’Acquirente Unico in modo da non inserire la quota del canone Rai nella bolletta elettrica.
Fonte http://www.pmi.it/