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Il comportamento nella vita privata del militare dell’Arma assume rilievo ai fini disciplinari, per contrasto con l’art. 14 del Regolamento di Disciplina Militare (scarso senso di responsabilità) e l’art. 423 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri (per aver mantenuto nella vita privata un contegno tale da ingenerare rimarchi) e delle valutazioni della meritevolezza della promozione al grado superiore in quanto la condotta, anche al di fuori del servizio, del Carabiniere deve essere valutata secondo il più rigoroso parametro dell’esigibilità relativa ad un appartenente all’Arma.
Ciò in quanto occorre tener conto, in una prospettiva funzionale, dell’esigenza di tutela dei “valori” dell’Istituzione di appartenenza da cui dipende l’alto grado di fiducia che questa gode da parte dei consociati; quindi devono essere valutati non solo i comportamenti che attengono direttamente sullo svolgimento dei compiti di repressione dei reati e di mantenimento dell’ordine pubblico, ma anche quelli che siano comunque suscettibili di incidere sul prestigio di cui le forze dell’ordine devono godere presso l’opinione pubblica. anche se la notorietà della vicenda non èe dipesa dalla volontà del ricorrente ma da scelta della sua ex amante in quanto, ai fini della decisione in merito all’avanzamento, assumeva importanza determinante il risultato oggettivo realizzatosi, cioè la perdita di credibilità a seguito dei fatti, indipendentemente dall’autore della propagazione della notizia. Quindi l’imputabilità ad altri della divulgazione, non vale ad eliminare la connotazione negativa attribuita ai fatti addebiti al ricorrente né l’avvenuta lesione dell’immagine dell’Arma nello specifico contesto ambientale.>>In allegato il testo della sentenza nell'area riservata agli abbonati