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La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza del 16 novembre 2016 ha rigettato definitivamente la tesi del Ministero della Difesa e dell’Interno che sosteneva la sussistenza della giurisdizione amministrativa in materia di Vittime del dovere e soggetti equiparati.
La tesi dei Ministeri era articolata su due livelli. In primo luogo la prima argomentazione si fondava sull’assunto che a fondamento della concessione dello status si ponesse una potestà discrezionale. In secondo luogo, si riteneva che i benefici derivassero dal rapporto lavorativo, e dunque, per il personale non privatizzato, la giurisdizione fosse del TAR.
Le SS.UU. hanno rimarcato la natura assistenziale dei benefici estesi alle vittime del dovere, con la conseguente ricorrenza della giurisdizione del giudice ordinario, nello specifico del Giudice del Lavoro.
La sentenza aggiunge che è la legge a indicare quali siano i requisiti, tanto che la valutazione sulla loro sussistenza è solo valutativa, ma non discrezionale, e ciò esattamente come precedentemente affermato (SS.UU. 26627/07, 26606/07) per le Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Del resto, aggiunge la Cassazione, i benefici competono, a determinate condizioni, anche ai privati cittadini, cosa che comporta l’evidente erroneità della tesi che riconduceva la causa giuridica delle erogazioni a un rapporto lavorativo che per contro costituisce, eventualmente, solo l’occasione del verificarsi dell’evento rilevante.
La sentenza della Cassazione è molto importante per avere scardinato un ulteriore caposaldo dell’amministrazione: il Ministero sostiene che solo se una patologia sia già dipendente da causa di servizio possano aversi i benefici previsti dall’art. 1, comma 564 l. 266/05 (gli stessi benefici assistenziali previsti per le vittime de terrorismo) dovendosi a quel punto però dimostrare, in più, come condizione aggravativa, la sussistenza delle cd. “particolari condizioni ambientali e operative”, ma ciò chiaramente sarebbe spesso impossibile, visto che le patologie tumorali sono quasi sempre legate a una difficile prova in termini di nesso causale. (Giurdanella)