Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Se il dipendente malato non invia all’azienda certificato medico ma la malattia è confermata dalla visita fiscale, non è legittimo il licenziamento.

A chiarirlo la sentenza della Corte di Cassazione numero 18858 del 26 settembre 2016  ha stabilito che il licenziamento in questo caso è una sanzione disciplinare sproporzionata.

La riforma Brunetta prevede per i dipendenti del pubblico impiego la legge anti fannulloni che obbliga i lavoratori all’invio del certificato medico alla seconda assenza dal lavoro. Il mancato rispetto di quest’obbligo, però, non può condurre sempre al licenziamento poichè il giudice ha la facoltà di giudicare se il provvedimento è proporzionato o meno.

Se il lavoratore, presente al momento della visita fiscale era presente in case e il medico conferma la patologia che impediva al dipendente la presenza in ufficio il licenziamento non è previsto.

Anche se la Pa non è più tenuta all’invio della visita fiscale a casa può valutare la condotta dei dipendenti, l’obbligo della visita fiscale, infatti, scatta solo se l’assenza per malattia scatta a ridosso di festività o giornate non lavorative. Il licenziamento, però, secondo i giudici deve essere sempre e solo l’ultima spiaggia e solo quando la condotta del dipendente è talmente grave da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro, poichè quando il comportamento denota  buona fede non si può perdere il posto di lavoro.

Fonte: investireoggi

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