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Una recente delibera della Corte dei Conti della Regione Lazio si è occupata di fornire chiarimenti sugli incarichi a titolo oneroso a personale in quiescenza.
Questa pronuncia riguarda la possibilità di assegnare incarichi retribuiti a persone in pensione per fornire supporto e assistenza, escludendo funzioni di gestione, consulenza o direzione. La legge di riferimento per il quesito posto alla Corte è la Legge 135/2021 e il Decreto Legislativo 165/01, articolo 53, comma 16 ter.
L’organo di controllo si chiede se questo sia possibile e, in caso affermativo, a quale normativa si deve fare riferimento.
In particolare, è richiesto se “è possibile affidare un incarico di supporto, affiancamento e assistenza a titolo oneroso a personale in quiescenza, precisando che l’attività oggetto della prestazione non concernerebbe l’espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza; in caso affermativo, ricorrendo a quale istituto”.
Incarichi a titolo oneroso a personale in quiescenza
Secondo l’articolo 5, comma 9 del Decreto Legge n. 95/2012 e successive modifiche, si vieta alle pubbliche amministrazioni di assegnare incarichi di consulenza, incarichi direttivi o dirigenziali, o cariche in organi di governo a persone in pensione che hanno lavorato in precedenza nel settore privato o pubblico.
La Sezione regionale interpreta questa normativa in modo rigoroso, considerando l’elenco delle attività vietate come esaustivo. In altre parole, le attività consentite possono essere dedotte per contrasto, cioè se non rientrano nelle attività vietate.
La tematica è stata oggetto di varie pronunce della Corte concordi nel ravvisare la ragione del divieto nel duplice obiettivo di favorire il ricambio generazionale nell’amministrazione e di conseguire risparmi di spesa.
La Corte dei conti Lazio conclude che, se il divieto riguarda le attività di consulenza e studio, è possibile assegnare incarichi di assistenza, a condizione che questi incarichi non comportino consulenza o studio e che non rientrino nelle categorie di contratti d’opera intellettuale specificate dal codice civile. Infine, sottolinea che gli incarichi assegnati non devono violare altre disposizioni limitative, come quelle dell’articolo 7 del Testo Unico del Pubblico Impiego, per garantire la conformità alla legge.
https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/incarichi-titolo-one...
Il testo completo della delibera