Tu sei qui
L'INPS, con circolare del 3 aprile 2023, ricorda che a decorrere dal 22 settembre 2022, con l'intervento della legge n. 142/2022, di conversione del decreto-legge n. 115/2022 (decreto Aiuti bis), è stato innalzato l'importo del “minimo vitale” per i pignoramenti presso terzi su pensioni.
La legge 21 settembre 2022, n. 142, di conversione del decreto Aiuti-bis, ha modificato il limite di impignorabilità delle pensioni di cui al settimo comma dell’articolo 545 del c.p.c., prevedendo che il “minimo vitale” sotto il quale non si possono pignorare le pensioni è passato ad € 1.000. La parte eccedente tale importo è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.
È quanto previsto dall’Inps nella Circolare del 3 aprile 2023, contenente le disposizioni applicative della nuova normativa.
Il previgente testo dell’articolo 545 del c.p.c. fissava come limite di impignorabilità, l’importo corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà.
L'importo dell'assegno sociale per il 2022 ed il 2023 ammontava, rispettivamente, ad € 469,03 ed a € 503,27, per tredici mensilità.
Il nuovo limite di impignorabilità ha efficacia a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione ovvero dal 22 settembre 2022, sui procedimenti esecutivi “pendenti”, ovvero per quei procedimenti esecutivi notificati ai sensi dell’articolo 543 del c.p.c. per i quali non sia ancora stata notificata all’INPS, nella qualità di terzo esecutato, l’ordinanza di assegnazione somme, che è l’atto finale dell’esecuzione forzata.
La novità normativa in esame non viene applicata alle procedure esecutive per le quali sia già pervenuta notifica dell’ordinanza di assegnazione, per effetto della quale l’Inps dovrà, in quanto terzo debitore esecutato, attuare le disposizioni ivi previste.
In relazione ai profili applicativi della nuova norma, le Strutture territoriali dell’Inps dpvranno provvedere a verificare gli importi accantonati, riferiti alle posizioni di propria competenza, in ottemperanza agli obblighi di custodia ex articolo 546 c.p.c., ed al relativo eventuale ricalcolo qualora le trattenute cautelari non siano conteggiate in conformità al nuovo importo soglia a decorrere dal rateo di pensione relativo alla mensilità di ottobre 2022.
Qualora l’importo del credito precettato, aumentato della metà, sia stato integralmente recuperato, il rimborso sarà calcolato con riferimento al periodo intercorrente da ottobre 2022 alla scadenza del piano di recupero.
Tali rimborsi, se dovuti, saranno eseguiti d’ufficio a cura delle Strutture territorialmente competenti dell’INPS con accredito sui trattamenti pensionistici degli interessati in base alle tempistiche dettate da motivi tecnici, procedurali e contabili.
https://www.altalex.com/documents/news/2023/04/20/pensioni-nuovo-limite-...