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Con la circolare INPS 23 maggio 2018, n.72 l’Istituto fornisce chiarimenti in merito all’interpretazione e applicazione della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per il riconoscimento della contribuzione figurativa ai lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di Assemblea regionale e nominati a ricoprire funzioni pubbliche.
Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS evidenzia l’applicazione della disciplina nei casi di:
- sostituzione dei vitalizi o delle prestazioni pensionistiche regionali con nuove prestazioni a carattere pensionistico;
- abrogazione e rinuncia al vitalizio o alle prestazioni pensionistiche regionali destinate ai consiglieri;
- restituzione della contribuzione regionale.
Si ricorda che il riconoscimento del diritto di accredito figurativo deve essere richiesto dall’interessato con la presentazione di un’apposita domanda, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l’aspettativa senza assegni, pena la decadenza dal diritto. La domanda si intende rinnovata per ciascun anno di durata del mandato elettivo o della nomina all’esercizio della funzione pubblica, salvo contraria manifestazione di volontà. La presentazione in ritardo della domanda preclude il diritto all’accredito esclusivamente con riferimento all’anno in cui si è verificata l’omissione.
Per gli eletti o nominati iscritti alle gestioni private il versamento della quota contributiva a carico deve essere effettuato, da parte dell’amministrazione dell’organo elettivo o dell’organo di appartenenza, entro il 30 ottobre dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stata fruita l’aspettativa da coprire figurativamente, a prescindere dalla circostanza che l’interessato abbia raggiunto i requisiti contributivi per il vitalizio o per la prestazione pensionistica.
Si evidenzia infine che, a decorrere dalla data di pubblicazione della suddetta circolare, per il 2017 la data di scadenza entro cui effettuare il versamento è fissata, anche per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici, al 30 ottobre e non più al 31 ottobre come indicato nelle circolari emanate dall’INPDAP.