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Integrazione delle disposizioni applicative relative alla corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della L. 29 marzo 2001, n. 86. Si ritiene ammissibile la sottoscrizione di un contratto di “ospitalità”, in aggiunta al tradizionale contratto di locazione, rilevando che ragioni connesse alla difficoltà di reperire alloggi a prezzi ragionevoli in alcune zone metropolitane ad alta richiesta abitativa, inducono a considerare ammissibile anche questa pattuizione atipica. In tal senso, si ritiene che la stipula dei contratti di “ospitalità” da parte dei militari interessati dovrà essere regolata da apposite convenzioni sottoscritte dai competenti organi centrali con strutture residenziali ritenute idonee.
Argomento:
Circolari