Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

La Commissione Difesa della camera la Commissione ha deliberato di adottare un  testo base sulla stituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esposizioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.

Il resoconto parlamentare 

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 4 marzo 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

  La seduta comincia alle 14.20.

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolarePag. 76attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esposizioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. 
Doc. XXII, n. 9 Duranti e Doc. XXII, n. 39 Lorefice. 
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2015.

  Elio VITOpresidente, ricorda che nell'ultima seduta il relatore, deputato Migliore, ha illustrato il Documento XXII n. 39 Lorefice, riservandosi di presentare un testo unificato dei due documenti in esame da proporre alla Commissione per l'adozione come testo base.

  Gennaro MIGLIORE (PD), relatore, presenta un testo unificato dei due documenti in esame (vedi allegato 2), proponendone l'adozione come testo base. 
  Illustrando il testo unificato da lui predisposto, chiarisce di aver accolto entrambi i testi nelle parti in cui sono identici o convergenti, di averli integrati l'uno con l'altro nelle parti in cui sono diversi ma non contrapposti e di aver fatto una scelta nei casi in cui sono divergenti, nonché di aver effettuato alcune riformulazioni tendenti a meglio precisare, anche alla luce di altre delibere istitutive di Commissioni di inchiesta, alcuni profili funzionali, come quelli relativi all'elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza, al segreto e all'organizzazione della Commissione. Più in particolare, sottolinea di aver accolto la proposta di prevedere che la Commissione di inchiesta debba tenere conto dei risultati del progetto SIGNUM e delle conclusioni e delle proposte contenute nelle relazioni delle precedenti Commissioni di inchiesta, nonché la proposta che la Commissione debba riferire, oltre che alla fine del mandato biennale, anche con una relazione intermedia alla fine del primo anno, e la proposta di consentire la presentazione di relazioni di minoranza. Quanto all'autorizzazione di spesa, chiarisce di aver voluto operare una sintesi tra la proposta Duranti, che per ognuno dei due anni autorizza la spesa di 100 mila euro incrementabili del 30 per cento, e la proposta Lorefice, che autorizza la spesa di 150 mila euro in tutto.

  Donatella DURANTI (SEL), dopo aver espresso apprezzamento per lo sforzo di sintesi compiuto dal relatore, ricorda la rilevanza del problema e l'urgenza di trovare soluzioni ed esprime l'auspicio che la Commissione d'inchiesta sia costituita quanto prima e che arrivi a conclusioni rispondenti alle aspettative del mondo militare, e non solo di questo.

  Emanuela CORDA (M5S) esprime a sua volta soddisfazione per il lavoro compiuto dal relatore, soprattutto per aver incluso nel suo testo il riferimento al progetto SIGNUM e la previsione di una relazione intermedia, e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, nella convinzione che si debba procedere su questo tema il più possibile uniti.

  Il sottosegretario Domenico ROSSI dichiara che il Governo prende atto del testo unificato predisposto dal relatore, riservandosi eventualmente di pronunciarsi sui singoli punti del medesimo nella fase emendativa.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato predisposto dal relatore.

  Elio VITOpresidente, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base alle ore 12 di giovedì 12 marzo 2015.

  La Commissione concorda.

DI SEGUITO IL TESTO ADOTTATO:

 

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esposizioni di materiale bellico e a eventuali interazioni (Doc. XXII n. 9 Duranti e Doc. XXII n. 39 Lorefice).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Articolo 1. 
(Istituzione e compiti).

  1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare: 
   a) sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui sono depositati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili riferiti alle popolazioni civili nelle zone di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari nel territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici o radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni; 
   b) sulle specifiche condizioni ambientali dei diversi contesti operativi al fine di valutare le misure adottate per la selezione delle migliori forme di sistemazione logistica e dei più appropriati equipaggiamenti di protezione individuali per le truppe impiegate; 
   c) sull'adeguatezza della raccolta e dell'analisi epidemiologiche dei dati sanitari relativi al personale militare e civile, sia di quello operante nei poligoni di tiro e nelle basi militari nel territorio nazionale, sia di quello inviato nelle missioni all'estero; 
   d) sulle componenti dei vaccini somministrati al personale militare, indipendentemente dal successivo impiego del medesimo personale; 
   e) sulle modalità della somministrazione dei vaccini al personale militare, nonché sul monitoraggio delle condizioni immunitarie dei soggetti osservati, tenendo conto in particolare dei risultati del progetto SIGNUM (Studio sull'impatto genotossico nelle unità militari);Pag. 79
   f) sui rischi associati alla presenza di gas radon e di materiali contenenti amianto negli ambienti in cui il personale militare è chiamato a prestare servizio; 
   g) sull'adeguatezza degli istituti di indennizzo, di natura previdenziale o di sostegno al reddito, previsti dall'ordinamento in favore dei soggetti colpiti da patologie correlate alle situazioni di possibile rischio indicate alle letterea), d), e) f).

  2. La Commissione fonda la sua attività sulle conclusioni e promuove l'attuazione delle proposte contenute nelle relazioni finali presentate al termine dei propri lavori dalla Commissione parlamentare di inchiesta istituita con deliberazione del Senato della Repubblica 11 ottobre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006, e dalla Commissione parlamentare d'inchiesta istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 16 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.

Articolo 2. 
(Composizione e durata della Commissione).

  1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, garantendo una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari e, comunque, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. 
  2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza. 
  3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del regolamento della Camera.

Articolo 3. 
(Poteri e limiti della Commissione).

  1. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nè alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. 
   2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1. 
  3. La Commissione può richiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso o conclusi presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. 
  4. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti di documenti anche di propria iniziativa. 
  5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi. 
  6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse. 
  7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.Pag. 80
  8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. 
  9. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale. 
  10. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie e concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al presente articolo che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.

Articolo 4. 
(Durata dei lavori e relazione conclusiva).

  1. La Commissione conclude i suoi lavori entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione. 
  2. La Commissione, alla scadenza del primo anno di attività con una relazione intermedia e al termine dell'attività con una relazione finale, riferisce alla Camera dei deputati i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa nazionale e dei trattati internazionali vigenti in materia, anche con riferimento all'individuazione di misure di prevenzione e di assistenza adottabili, nonché sull'adeguatezza degli istituti vigenti di indennizzo, di natura previdenziale o di sostegno al reddito. 
  3. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Articolo 5. 
(Organizzazione della Commissione).

  1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno. 
  2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1. 
  3. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta. 
  4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie, in particolare di esperti nelle materie di interesse dell'inchiesta. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione. 
  5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

Articolo 6. 
(Spese della Commissione).

  1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Argomento: 
Parlamento