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Dal primo gennaio 2016 cambia la procedura per la presentazione dei Red all'Inps. Con la circolare n. 195/2015, l'Istituto previdenziale pubblico l'Inps avverte che non invierà più i Red, come è avvenuto finora, e la responsabilità di fare la comunicazione ricadrà sul pensionato. Inoltre annuncia che dal 2017 sospenderà la pensione o quota di essa a quanti non avranno comunicato i redditi rilevanti per le prestazioni percepite (assegno al nucleo familiare, trattamenti famiglia, pensione sociale, ecc.).
Pertanto, a partire dalla prossima campagna, relativa ai redditi 2014, i titolari di prestazioni, per il cui riconoscimento influisce la posizione reddituale individuale, dovranno comunicare all'Inps il proprio Red, entro il 31 marzo 2016. In caso di mancato rispetto del termine, l'Inps sospenderà la prestazione o quota di pensione con modalità che saranno spiegate in una circolare di prossima pubblicazione.
Le novità, spiega l'Inps nella circolare, scaturiscono dall'articolo 13 del dl n. 78/2010 (convertito dalla legge n. 122/2010) e modificano sostanzialmente le vigenti regole della legge n. 412/1991.
Nella stessa circolare, l'Istituto previdenziale pubblico chiarisce che l'onere di dichiarare i propri redditi può essere assolto anche mediante il 730 o l'Unico presentato all'Agenzia delle entrate. Tuttavia, spiega l'Inps, poiché alcuni tipi di reddito sono trattati dal punto di vista fiscale in modo diverso, in taluni casi corre l'obbligo comunque di comunicare il proprio Red, anche se si è presentato il 730 o l'Unico. Si tratta, per esempio, di redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative; da indennità di funzione o gettoni di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, pensioni e rendite estere, redditi da lavoro autonomo, anche occasionale. Il modello Red va presentato anche da coloro che sono esonerati dal presentare la dichiarazione dei redditi al Fisco.
Per avere ogni informazione ulteriore è bene rivolgersi all'Inca o a un Caf Cgil scegliendo la sede più vicina alla propria abitazione su www.inca.it oppure www.cafcgil.it