Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Con messaggio n. 5626 del 9 settembre 2015 l’INPS comunica di aver reso disponibile la nuova procedura per la presentazione telematica della domanda di congedo parentale, riferita ai periodi tra gli 8 ed i 12 anni di vita del bambino oppure tra gli 8 ed i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.

A decorrere dal 14 settembre 2015 potranno essere accettate solo le domande trasmesse in via telematica.

Questo messaggio fa seguito ai precedenti messaggi esplicativi n. 4576 del 6 luglio 2015 avente ad oggetto “Congedo parentale. Mentre con la circolare n. 152/2015 che pubblichiamo di seguito, ha fornito le istruzioni. L’INPS precisa comunque che sarà valida qualsiasi domanda di congedo parentale presentata in modalità cartacea sino al 13 settembre p.v., mentre a decorrere dal 14 settembre 2015 potranno essere accettate solo le domande trasmesse in via telematica.

Ricordiamo che l’articolo 8 del D. lgs n. 80/2015 in attuazione del Jobs Act interviene nell’ambito delle disposizioni contenute nell’art. 33 del D. lgs n. 151/2001 ridefinendo, in via sperimentale per il solo anno 2015, il limite di età del figlio con disabilità in situazione di gravità entro cui i genitori possono fruire del prolungamento del congedo parentale.

Per i dieci mesi di permesso facoltativo (accordato ai genitori fino a quando il figlio compie 12 anni) si potrà scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, un’opportunità che permette di occuparsi dei bambini senza però lasciare il lavoro. " Tale modalità di fruizione si aggiunge a quella mensile e giornaliera. Restano invariate le modalità di invio della domanda mediante uno dei seguenti canali:

  • Web- Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
  • Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
  • Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi".

La circolare 152, che porta la data del 18 agosto, aggiunge le specifiche tecniche. Nel testo si ricorda che "la modalità di fruizione oraria del congedo parentale" in base alle modifiche via via apportate all'articolo 32 del Testo unico sulla maternità/paternità, "si aggiunge alla modalità di fruizione su base giornaliera e mensile". Non cambiano, con la nuova modalità, i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro; per altro, con il decreto legislativo n. 80 del 2015, è stato previsto l’ampliamento sia del periodo entro il quale è possibile fruire del congedo parentale (da 8 a 12 anni del bambino) sia del periodo entro il quale il congedo è indennizzabile a prescindere dalle condizioni di reddito (da 3 a 6 anni del bambino).

Ancora nella cricolare si precisa che i "genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità loro consentite (giornaliera o mensile o oraria). Pertanto giornate o mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva". In caso di fruizione frazionata del congedo, se questa "avviene su base oraria – con copresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa – le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo. Infatti, in caso di congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa".

 

Argomento: 
Circolari Inps-Inpdap