Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

In tema di pubblico impiego privatizzato i dipendenti turnisti, superate le 6 ore lavorative hanno automaticamente diritto alla pausa pranzo, e quindi al buono pasto, indipendentemente dalle concrete modalità di svolgimento del turno di lavoro, anche in assenza della richiesta esplicita del lavoratore e hanno diritto a fruire della pausa pranzo/cena, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto. I giudici di merito, respingevano il ricorso dei ricorrenti, infermieri turnisti, che chiedevano, il diritto a beneficiare, per il periodo 2001-2010, dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa, per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, sul presupposto che costoro non avessero mai chiesto la fruizione del servizio mensa al di fuori dell’orario di lavoro- con interruzione del turno per la pausa pranzo ed il prolungamento dello stesso per una durata pari all’operata interruzione- e della monetizzabilità del pasto. La Cassazione accoglie il ricorso dei dipendenti turnisti, ribadendo il principio secondo cui In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio

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