Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Dal 1° gennaio 2019 è scattato l’aumento di cinque mesi per l’adeguamento delle pensioni alle aspettative di vita.

Serviranno cinque mesi in più sia per le pensioni di vecchiaia sia per quelle anticipate. Di conseguenza, ecco come cambia il requisito anagrafico e previdenziale 2019:

  • pensione di vecchiaia: 67 anni (e non più 66 anni e sette mesi);
  • pensione anticipata: 43 anni e tre mesi di contributi per gli uomini e 42 anni e tre mesi per le donne (anche qui, cinque mesi in più rispetto ai precedenti 42 anni e dieci mesi, uno in meno per le donne).

L’adeguamento riguarda anche altre categorie di pensionati, ad esempio i precoci, gli unici a potersi già ritirare con 41 anni di contributi. Ebbene, dallo scorso primo gennaio, l’asticella anche in questo caso si è alzata a 41 anni e cinque mesi.

Non è chiaro quale sarà l’impatto sulla quota 100: il requisito è destinato a restare a 62 anni di età e 38 di contributi, oppure scatta anche in questo caso un adeguamento di cinque mensilità?

 

Adeguamento all’incremento della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco

L’adeguamento dei requisiti relativi alla speranza di vita, di cui al decreto in esame, trova applicazione anche nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, nonché del personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo

della guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’ulteriore incremento della speranza di vita, pari a 5 mesi, si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, a quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico.

Al riguardo, nella circolare n. 62/2018 dell'INPS, si specificano i nuovi requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2019:

 

"" Pensione di vecchiaia (art. 2 del decreto legislativo n. 165/1997)

Per effetto dell’adeguamento all’incremento della speranza di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i limiti di età previsti in relazione alla qualifica o grado di appartenenza sono incrementati di 12 mesi rispetto al limite ordinamentale.

Restano in ogni caso fermi il regime delle decorrenze introdotto dall’articolo 12, commi 1 e 2, della legge n. 122 del 2010 (c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.

Pensione di anzianità (art. 6 del decreto legislativo n. 165/1997)

A decorrere dal 1° gennaio 2019 l’accesso al pensionamento anticipato, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2, della legge n. 122 del 2010, avviene con i seguenti requisiti:

1) raggiungimento di un’anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall’età;

2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 e in presenza di un’età anagrafica di almeno 54 anni;

3) raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno 58 anni.

Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile).

Per tutte le fattispecie di accesso al pensionamento di cui al presente paragrafo 3, si precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i requisiti sopra riportati dovranno essere adeguati alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In allegato la circolare INPS

Argomento: 
Circolari Inps-Inpdap