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Stop pensioni e buonuscite a chi ha cartelle di pagamento insolute. Nei confronti dei soggetti con debiti erariali superiori a 5 mila euro, infatti, l’Inps è tenuto a sospendere per 60 giorni il pagamento di pensioni, indennità fine servizio e indennità fine rapporto dello stesso importo e a segnalare il nominativo all’agente di riscossione. Lo spiega lo stesso ente di previdenza nel messaggio n. 1085/2018, illustrando la novità della legge Bilancio 2018 che, dal 1° marzo, ha ridotto il limite da 10 mila a 5 mila euro a partire dal quale è obbligatoria la verifica sui debiti erariali prima di pagare le prestazioni pubbliche.
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Dal 1° marzo a chi ha dei debiti con il Fisco oltre i 5 mila euro, l’Inps potrà sospendere per 60 giorni il pagamento di pensioni, indennità fine servizio e indennità fine rapporto dello stesso importo e a segnalare il nominativo all’agente di riscossione.
A stabilirlo è la Legge di Bilancio 2018, modificando l’art.48-bis del dpr n. 602/1973 e il dm. 40/2008, che ha ridotto il limite da 10 mila a 5 mila euro per la verifica obbligatoria dei debiti erariali e ha elevato da 30 a 60 giorni l’intervallo di tempo di sospensione del pagamento. Con il messaggio n. 1085/2018 l’Inps ha illustrato queste novità.
Ricordiamo che con l’art.48-bis del dpr n. 602/1973 prima e con il d.m. 40/2008 era stato previsto il blocco per 30 giorni del pagamento delle prestazioni da parte delle amministrazioni pubbliche verso il beneficiario che abbia debiti con il Fisco pari o superiore ai 10 mila euro.
“L’art. 1, commi da 986 a 989, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020) ha apportato significative modifiche al citato art. 48 – bis del DPR n. 602, nonché al DM n. 40/2008 – si legge nel messaggio Inps – . In particolare, per quanto qui di interesse, i commi 986 e 987 dell’art. 1 della citata legge n. 205/2017 hanno modificato il comma 1 dell’art. 48 – bis del già menzionato DPR 602/1973 e gli articoli 1 e 2 del DM 40/2008 riducendo da € 10.000 ad € 5.000 l’importo del pagamento oltre il quale le pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente attivare la procedura di verifica degli inadempimenti derivanti da cartelle di pagamento non saldate da colui che deve ricevere detto pagamento”.
“Inoltre – si aggiunge -, il medesimo comma 987, modificando l’art. 3, IV comma, del DM 40/2008, ha elevato a 60 giorni l’intervallo di tempo durante il quale il soggetto pubblico che sta effettuando il pagamento deve sospendere lo stesso, o parte di esso, in attesa che l’agente della riscossione notifichi l’ordine di versamento delle somme dovute dal beneficiario del pagamento pubblico, ovvero che accadano altri eventi che abbiano l’effetto di eliminare le pendenze del medesimo beneficiario”.
L’Inps ha precisato quindi che dal 1° marzo scorso è stata attivata la procedura di verifica sui destinatari dei pagamenti a titolo d’indennità di fine servizio o di fine rapporto o dell’assegno pensionistico il cui importo netto sia pari o superiore a 5 mila euro e che si procederà alla sospensione del pagamento per 2 mesi in caso di inadempimento.
Dalla verifica sui debiti con il fisco, precisa l’Ente previdenziale, sono escluse le prestazioni assistenziali, le rendite Inail e le prestazioni erogate per conto di altri soggetti.