Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Detassazione TFS dei dipendenti pubblici fino a 50mila euro: aliquote per scaglioni di decorrenza, applicazione in forma di detrazione fiscale.L’INPS ha emanato la circolare applicativa di quanto disposto dall’articolo 24 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Si tratta della detassazione parziale della liquidazione dei dipendenti pubblici per importi di TFS (trattamento di fine servizio) fino a 50mila euro. Ai fini dell’individuazione di tale soglia, non vanno considerate le somme eventualmente corrisposte a titolo di “altre indennità” (es.: interessi, rivalutazione monetaria).

Il beneficio si applica al trattamento comunque denominato (indennità di buonuscita, indennità premio di servizio, indennità di anzianità…) indipendentemente dall’ammontare complessivo ma solo fino all’importo indicato. In caso di pagamento rateale, la detassazione riguarderà le singole rate, ma sempre entro il limite complessivo di 50.000 euro.

Aliquote di detassazione TFS

L’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sull’indennità di fine servizio comunque denominata è ridotta in misura pari a:

1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;

3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;

4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;

6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;

7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data.

Resta confermata l’applicazione della “clausola di salvaguardia” (articolo 1, comma 9, legge 27 dicembre 2006, n. 296) che prevede la possibilità di tassare il trattamento di fine servizio sulla base delle aliquote progressive in vigore al 31 dicembre 2006, se più favorevoli.

La detassazione viene operativamente attuata in forma di detrazione fiscale dall’imposta, con effetti equivalenti alla riduzione di aliquota indicata.

Argomento: 
Circolari Inps-Inpdap