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I lavoratori del pubblico impiego che hanno assunto il servizio dopo il 1995 potranno pensionarsi a 63 anni e 7 mesi e 20 anni di contributi anche se sono in possesso di contribuzione da lavoro nel settore privato al 31.12.1995.
Accertamento dell'anzianità contributiva al 31.12.1995 con regole più favorevoli per i lavoratori del pubblico impiego. Una recentissi pubblicata oggi dall'istituto di previdenza fa luce su una questione particolarmente sensibile che interessa i dipendenti pubblici che abbiano iniziato l'attività lavorativa dopo il 1995. In tal caso l'Inps precisa che i lavoratori in parola conseguiranno la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata con i più favorevoli requisiti previsti per i lavoratori non in possesso di anzianità contributiva al 1995 ancorchè risultino in possesso di ulteriori periodi contributivi antecedenti al 1995 frutto di lavoro dipendente o autonomo nel settore privato (cioè con periodi di iscrizione presso l'assicurazione generale obbligatoria o nei fondi ad essa sostitutivi).
Il riferimento “primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996” di cui al comma 11 dell’art. 24 della legge n. 214/2011, quale condizione per accedere al trattamento pensionistico, deve essere riferito, precisa infatti l'Inps, alla (sola) gestione assicurativa in cui si liquida la pensione senza, quindi, considerare eventuali altri periodi contributivi presenti presso altre gestioni di previdenza obbligatoria (come peraltro già evidenziato nella Circolare Inps 58/2016).
Tale apertura consente ai lavoratori in questione di pensionarsi, pertanto, all'età di: 1) 66 anni e 7 mesi con un’anzianità contributiva minima di 20 anni e a condizione che l’importo della pensione sia superiore ad 1,5 volte l’assegno sociale; 2) 70 anni e 7 mesi e un’anzianità contributiva “effettiva” pari a 5 anni; 3) 63 anni e 7 mesi e 20 anni di contribuzione e a condizione che l’importo della pensione sia superiore ad 2,8 volte l’assegno sociale; 4) con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) a prescindere dall'età anagrafica. I requisiti suddetti sono naturalmente da adeguare alla speranza di vita per il futuro.
Si tratta di una novità importante perchè consente, ad esempio un lavoratore nato il 15 ottobre 1955, che abbia iniziato a lavorare nel pubblico impiego dal 1° marzo 1996 al 30 maggio 2016 (20 anni e 3 mesi) di pensionarsi a 63 anni di età e 7 mesi a condizione che l’importo della pensione sia superiore a 2,8 volte l’assegno sociale. Ciò a prescindere dal fatto che questi abbia, ad esempio, contribuzione prima del 1996 nel Fpld o in altre gestioni obbligatorie ed anche ove tale contribuzione avesse originato una pensione autonoma nel FPLD.
Apertura anche a chi ha risolto il rapporto di lavoro entro il 2011
L'Inps precisa che può essere riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico contributivo, anche qualora l’iscritto abbia risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 con una contribuzione minima, effettiva, di 5 anni e a condizione che la stessa si riferisca a periodi successivi 31 dicembre 1995, al raggiungimento dei requisiti sopra esposti. A tal fine l'istituto prospetta il caso di un assicurato nato il 18 dicembre 1944, con contribuzione ante 1996, titolare di un trattamento pensionistico o di contribuzione ancora disponibile a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’AGO, che ha contribuzione versata nella gestione esclusiva dal 1° luglio 2002 al 30 dicembre 2011. In tale ipotesi questo iscritto, pur avendo maturato i requisiti per il diritto alla pensione “contributiva” dal 19 dicembre 2009 (ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge n. 243/2004, con 65 anni di età ed una contribuzione pari a 7 anni, 5 mesi e 18 giorni con un importo della pensione superiore a 1,2 volte l’assegno sociale), a tale data non può essere considerato un “destinatario del sistema contributivo”; ciò in quanto i nuovi criteri previsti dalla circolare n. 58/2016 trovano applicazione solo per i nuovi requisiti anagrafici e contributivi introdotti dalla riforma Monti/Fornero. Pertanto, nel caso prospettato l’iscritto potrà conseguire il trattamento pensionistico di vecchiaia nel sistema contributivo, previa presentazione della relativa domanda di pensione, dal 19 marzo 2015 in quanto a tale data viene soddisfatto il requisito anagrafico previsto pari a 70 anni e tre mesi.
Le regole appena descritte riguardano, a ben vedere, tutti gli assicurati presso le gestioni esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria (gestioni ex inpdap, FF.SS e Fondo Poste) con inizio del rapporto assicurativo dopo il 1995 ancorchè in possesso di periodi contributivi ante 1996 presso l'assicurazione generale obbligatoria e fondi ad essa sostitutivi. Armonizzando in questo modo le regole già vigenti nell'assicurazione comune.
Eccezioni a tale regola
L'accertamento dell'anzianità contributiva per gli iscritti alle gestioni ex inpdap devono, tuttavia, tener conto delle specificità previste dall'ordinamento per la riunione dei periodi assicurativi previste nel caso in cui l’assicurato abbia svolto attività lavorativa presso diversi datori di lavoro, siano essi amministrazioni dello Stato, autonomie locali, o altri enti pubblici con contribuzione versata o accreditata in uno dei fondi esclusivi. In tal caso gli articoli 112, 113 e 151 del Dpr 1092/1973 consentono la riunione gratuita di tali servizi al fine del conseguimento di un unico trattamento pensionistico. Pertanto, nel caso in cui per effetto di tale riunificazione, risulti una contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996, l’assicurato sarà destinatario di un sistema retributivo/misto e dunque potrà conseguire la pensione solo con le regole del sistema retributivo: 66 anni e 7 mesi e 20 di contributi o con 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi di contributi le donne) a prescindere dall'età anagrafica.