Tu sei qui
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1475, comma 2, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), per i seguenti profili: a) per contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli articoli 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, come da ultimo interpretati dalle sentenze in data 2 ottobre 2014 della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, quinta sezione, nei casi “Matelly c. Francia” (ricorso n. 10609/10) e “Adefdromil c. Francia” (ricorso n. 32191/09); b) per contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’articolo 5, terzo periodo, della Carta sociale europea riveduta, firmata in Strasburgo in data 3 maggio 1996 e resa esecutiva in Italia con legge 9 febbraio 1999, n. 30.
Ha Disposto la sospensione del giudizio e ordinato la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Ricordiamo che La Consulta dovrà esprimersi entro i prossimi mesi sulla ordinanza del Consiglio di Stato del 4 maggio 2017, n. 2043. Una "partita" aperta sul fronte dei diritti associativi.