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La misura è contenuta nel DL "Cura Italia" per aiutare i lavoratori dipendenti nell'accudimento ed assistenza dei familiari in grave condizione di disabilità.
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Tra le maglie delle numerose misure di welfare contenute nel Decreto Legge "Cura Italia" (Decreto legge numero 18/2020) una riguarda l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 33 co. 3 della legge 104/1992 spettanti ai lavoratori dipendenti, del settore privato e di quello pubblico, per assistere familiari e parenti in condizione di disabilità. L'articolo 24 del citato DL prevede la concessione straordinaria di 12 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Il numero di giorni di permesso sono aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente concessi dalla legge 104/1992 (3 giorni al mese).
Nelle more di un chiarimento ministeriale, si ritiene che anche i permessi aggiuntivi possano essere fruiti con le medesime modalità e condizioni di quelli ordinari. Per cui, in primo luogo, dovrebbero poter essere fruiti anche in via continuativa. Del pari si può ritenere che il diritto spetti ai lavoratori riconosciuti portatori di handicap in situazione di gravità ovvero, in generale, ai loro coniugi o parenti e affini entro il secondo grado. Nelle ipotesi in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, il permesso retribuito è attribuito ai parenti ed affini entro il terzo grado. Resta fermo che il permesso possa essere attribuito ad un solo lavoratore per l'assistenza della medesima persona.
Occorrerà, a ben vedere, un chiarimento per quei casi in cui vi siano più soggetti portatori di handicap assistiti dalla stessa persona. In tali circostanze, infatti, l'articolo 33, co. 3 della legge 102/1992 riconosce il diritto di usufruire dei permessi per più persone portatrici di handicap grave, a condizione che, per le persone diverse dalla prima, si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo qualora i genitori o il coniuge della persona diversamente abile abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
L'articolo 24 del citato DL 18/2020 stabilisce, inoltre, che il diritto ai permessi aggiuntivi è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità. (pensionioggi.it)