Tu sei qui
Il 4 febbraio 2015 il Co.I.R. affiancato al comando delle forze terrestri dell'esercito italiano deliberava di esprimere parere favorevole alle sole proposte di legge che riconoscono il diritto di associazione ed i diritti sindacali al personale militare; il comandante non autorizzava la pubblicazione della delibera in argomento in quanto la stessa «non aderente al dettato normativo ed esula dalle competenze di codesto Consiglio. Alla Interpellanza dell'on. Renata Polverini(FI) al Ministro della Difesa ha risposto il ministro Pinotti.
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA DELL'ONOREVOLE POLVERINI N. 4-08704
Desidero evidenziare che l'attività dei Consigli Intermedi di Rappresentanza (COIR) delle Forze armate - diversamente dal Consiglio Centrale di Rappresentanza (COCER) al quale sono riconosciute anche competenze in materia di pareri e proposte che formano oggetto di norme legislative o regolamentari (articolo 1478, comma 5 del d.lgs. n. 66 del 2010 recante il codice dell'ordinamento militare) - è rivolta, ai sensi dell'articolo 895, comma 1, del d.P.R. n. 90 del 2010 recante il testo unico dell'ordinamento militare, alle problematiche di competenza della rappresentanza che possono essere risolte dall'Alto comando corrispondente. Il successivo comma 3 del citato articolo 895 stabilisce, altresì, che i COIR possono individuare e trattare problemi relativi a materie di competenza della rappresentanza che, per natura o vastità del campo di interesse, meritano di essere portati all'attenzione del COCER. Ciò detto, sebbene con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in discussione, la decisione di non pubblicare la delibera n. 4/2015 del COIR del Comando delle Forze terrestri (COMFOTER) sia stata adottata attribuendo particolare (e probabilmente eccessiva) prevalenza al comma 1 del citato articolo 895, che come accennato circoscrive l'attività dell'organo di rappresentanza alla trattazione di problematiche risolvibili dall'alto comando di riferimento rispetto al successivo comma 3 che, invece, li Hihht^ MM* consente al COIR di individuare materie di competenza del COCER da portare necessariamente all'attenzione di quel livello rappresentativo, soggiungo in via sostanziale che, pur in assenza della pubblicazione negli albi dei comandi interessati, i contenuti della citata delibera sono stati, comunque, portati a conoscenza degli organi della rappresentanza militare, sia di base che centrale, per il tramite della cosiddetta "linea della rappresentanza militare". Considerato che il COCER Esercito ha comunque ricevuto la citata delibera 4/2015 del COIR di COMFOTER al fine di poter effettuare gli eventuali approfondimenti che a tale livello competono, non posso assumere che sia stata concretamente limitata la capacità di espressione dei delegati né la libertà di pensiero, tutelate fin dalla istituzione della rappresentanza militare in quanto espressione di fondamentali garanzie. Ad ogni buon conto, ho fatto segnalare la necessità di una lettura complessiva dei contenuti del citato articolo 895 che ben salvaguardi il comma 3 pur tenuto conto del comma 1.
Il Ministro
Roberta Pinotti