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Lo prevede il D.M. 12 marzo 2021 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 2 aprile 2021. Servono due tipi di certificati. Uno deve contenere la diagnosi che la prognosi all'organo sanitario competente della Guardia di finanza, l'altro la sola prognosi.
Nei casi in cui non sia possibile l'utilizzo della posta elettronica certificata, il militare che si assenta per motivi di salute deve inviare, senza ritardo e con ogni altro mezzo che possa
assicurarne la ricezione, al comando o al reparto dal quale si trova a dipendere per l'impiego, entrambi i certificati previsti.
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I dati relativi alla diagnosi sono trattati dai soli organi sanitari competenti della guardia di finanza, inclusa la direzione di sanità del comando generale del medesimo corpo in relazione alle competenze medico-legali e alle funzioni di coordinamento e controllo alla stessa demandate, e non sono in alcun modo trascritti nei documenti caratteristici o matricolari ovvero nel fascicolo personale del militare. Il trattamento dei medesimi dati da parte dei citati organi sanitari della guardia di finanza è effettuato per la finalita' di cui all'art. 1059, comma 6-bis, del D.P.R. n. 90 del 2010.
Di seguito il testo integrale del provvedimento.
Ministero dell'Economia e delle finanze Decreto 12 marzo 2021
Procedura del doppio certificato medico in caso di assenza del militare della Guardia di finanza per motivi di salute.
(Gazzetta Ufficiale n. 80 del 2 aprile 2021)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 748, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a
norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», il quale
prevede il dovere per il militare del Corpo della Guardia di finanza,
nei casi di assenza per motivi di salute, di trasmettere, senza
ritardo, al superiore diretto il certificato medico recante la
prognosi nonche', al competente organo sanitario del medesimo Corpo,
il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la
diagnosi, affinche' venga verificata la persistenza dell'idoneita'
psico-fisica ad attivita' istituzionali connesse alla detenzione o
all'uso delle armi ovvero comunque connotate da rischio o
controindicazioni all'impiego, previa disciplina, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, delle modalita' che assicurano
l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello
recante la diagnosi sia destinato unicamente agli organi sanitari
competenti e non confluisca nel fascicolo personale del militare,
restando salva e impregiudicata la facolta' del Corpo della Guardia
di finanza di effettuare, tramite il relativo servizio sanitario, le
visite di controllo per l'idoneita' psico-fisica previste dalle norme
in vigore;
Visti l'art. 7 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale, al
comma 2, esclude l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.
55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative al
rilascio e alla trasmissione delle certificazioni di malattia, per le
certificazioni rilasciate al personale delle Forze armate e dei Corpi
armati dello Stato, nonche' l'art. 1497, comma 1-bis, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento
militare», il quale dispone che in materia di rilascio e trasmissione
delle certificazioni di malattia al personale militare si applicano
le disposizioni di cui all'art. 748, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
Visto l'art. 1059, comma 6-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il quale, nell'individuare i dati
sensibili in materia di assenze per motivi di salute e di famiglia,
prevede che i dati relativi alla diagnosi apposta sul certificato
medico del personale del Corpo della Guardia di finanza possono
essere utilizzati dal competente organo del servizio sanitario del
medesimo Corpo per le finalita' dirette ad accertare la persistenza
dell'idoneita' psico-fisica ad attivita' istituzionali connesse alla
detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio
o controindicazioni all'impiego e, in caso di accertata inidoneita',
comunicati alle commissioni mediche per l'adozione dei provvedimenti
conseguenti;
Visto il regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, recante
«Modificazioni all'ordinamento della regia Guardia di finanza ed al
servizio sanitario del corpo», convertito dalla legge 6 settembre
1928, n. 2103;
Visto l'art. 64, comma 2-bis, del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato
giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia
di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», il
quale prevede che il servizio sanitario del Corpo della Guardia di
finanza provvede all'assistenza sanitaria e alla tutela della salute
del personale in servizio, con applicabilita', in quanto compatibili,
degli articoli da 181 a 195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 2 e 23;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29
novembre 2007, n. 255, «Regolamento di attuazione degli articoli 20,
21 e 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali"»;
Vista la deliberazione del Garante per la protezione dei dati
personali 14 giugno 2007, n. 23, concernente «Linee guida in materia
di trattamento di dati personali di lavoratori per finalita' di
gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico»;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e, in particolare,
l'art. 9, paragrafi 2, lettere b) e h), e 3, e l'art. 88, paragrafo
1;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE» (regolamento generale sulla protezione dei dati),
e, in particolare, l'art. 2-sexies, comma 2, lettera u);
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10
maggio 2018, adottato ai sensi dell'art. 64, comma 2-bis, del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante le disposizioni tecniche
attuative dell'ordinamento del servizio sanitario del Corpo della
Guardia di finanza;
Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali 5 giugno 2019, n. 146, recante «Prescrizioni relative al
trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21,
comma 1 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101»;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha
espresso il proprio parere favorevole con deliberazione del 27
gennaio 2021;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) organo sanitario competente della Guardia di finanza:
l'articolazione del Servizio sanitario del Corpo della Guardia di
finanza competente in relazione al comando o al reparto che impiega
il militare;
b) militare: il personale appartenente al Corpo della Guardia di
finanza.
Art. 2
Ambito applicativo
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalita'
con le quali il militare assente dal servizio per motivi di salute
presenta doppio certificato medico, uno contenente la sola prognosi e
l'altro contenente sia la diagnosi che la prognosi della patologia,
nonche' le misure atte a garantire, anche ai sensi dell'art.
2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali sulla salute contenuti nel certificato recante anche la
diagnosi siano trattati, nel rispetto della disciplina in materia di
protezione dei dati personali e dal personale formalmente autorizzato
ai sensi della stessa, dai soli organi sanitari competenti della
Guardia di finanza, inclusa la Direzione di sanita' del Comando
generale del medesimo Corpo, per i quali la conoscenza di tali dati
e' indispensabile per la verifica della persistenza dell'idoneita'
psico-fisica del militare.
Art. 3
Certificazione di malattia
1. Il militare che si assenta per motivi di salute presenta
apposita certificazione di malattia rilasciata dal medico o dalla
struttura sanitaria che ha accertato la condizione di inidoneita'
psico-fisica a prestare servizio.
Art. 4
Comunicazioni del militare in caso di assenza
per motivi di salute
1. In caso di assenza per motivi di salute, fermi restando gli
obblighi di comunicazione di cui all'art. 748, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il militare
trasmette senza ritardo la certificazione di malattia di cui all'art.
3 contenente:
a) sia la diagnosi che la prognosi all'organo sanitario
competente della Guardia di finanza;
b) la sola prognosi al comando o reparto dal quale egli si trova
a dipendere per l'impiego.
2. Nelle more della emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'art. 748, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il militare che si
assenta per motivi di salute trasmette senza ritardo, con posta
elettronica certificata e previa protezione degli allegati, secondo
le modalita' definite dal Comando generale del Corpo, la
certificazione di malattia contenente:
a) sia la diagnosi che la prognosi alla casella di posta
elettronica certificata dell'organo sanitario competente della
Guardia di finanza destinata a tale tipologia di comunicazioni, cui
hanno accesso esclusivamente il relativo medico responsabile e il
personale dallo stesso autorizzato ai sensi dell'art. 2;
b) la sola prognosi alla casella di posta elettronica certificata
del comando o reparto dal quale egli si trova a dipendere per
l'impiego.
3. Nei casi in cui non sia possibile l'utilizzo della posta
elettronica certificata, il militare che si assenta per motivi di
salute invia, senza ritardo e con ogni altro mezzo che possa
assicurarne la ricezione, al comando o al reparto dal quale egli si
trova a dipendere per l'impiego entrambi i certificati previsti dal
comma 1, lettere a) e b), riponendoli in una unica busta chiusa:
a) indirizzata al comandante del medesimo comando o reparto;
b) recante la dicitura «Contiene dati personali concernenti lo
stato di salute»;
c) contenente all'interno il certificato medico recante la sola
prognosi e una ulteriore busta chiusa recante la dicitura «Contiene
dati personali concernenti lo stato di salute e riservati al solo
personale del Servizio sanitario autorizzato» ben visibile e
riportata su entrambi i lati. Nella seconda busta chiusa e' posto il
certificato medico da cui risulta sia la diagnosi che la prognosi
della patologia.
4. Il comandante del comando o reparto dal quale il militare che si
assenta per motivi di salute si trova a dipendere per l'impiego che
riceve la busta di cui al comma 3 tratta, per il tramite di personale
formalmente autorizzato ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4,
del regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e dell'art.
2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
contenuti nel certificato recante la sola prognosi lavorativa e,
senza aprirla, fa pervenire all'organo sanitario competente della
Guardia di finanza la busta contenente il certificato comprensivo
della diagnosi.
Art. 5
Gestione dei dati personali sulla salute
1. I dati relativi alla diagnosi sono trattati dai soli organi
sanitari competenti della Guardia di finanza, inclusa la Direzione di
sanita' del Comando generale del medesimo Corpo in relazione alle
competenze medico-legali e alle funzioni di coordinamento e controllo
alla stessa demandate, e non sono in alcun modo trascritti nei
documenti caratteristici o matricolari ovvero nel fascicolo personale
del militare. Il trattamento dei medesimi dati da parte dei citati
organi sanitari della Guardia di finanza e' effettuato per la
finalita' di cui all'art. 1059, comma 6-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.
2. Il responsabile dell'organo sanitario competente della Guardia
di finanza, effettuata la valutazione sul mantenimento dell'idoneita'
psico-fisica di cui all'art. 748, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 90 del 2010, sulla base delle informazioni
contenute nella certificazione medica recante la prognosi e la
diagnosi della patologia del militare nonche' di ogni altra
informazione in suo possesso, legittimamente acquisita nell'ambito
dei compiti istituzionali e nel rispetto della disciplina sulla
protezione dei dati personali con riguardo all'indispensabilita'
della stessa in relazione alla specifica finalita' di trattamento,
comunica tempestivamente al comando o al reparto che impiega il
militare le eventuali indicazioni o controindicazioni all'impiego.
Tale comunicazione avviene con modalita' idonea ad assicurare la
protezione dei dati personali e contiene le sole informazioni
riguardanti l'inidoneita' indispensabili all'adozione dei necessari
provvedimenti ed e' redatta in modo tale da non riportare elementi
riguardanti la diagnosi e ogni altro dato eccedente gli scopi di cui
all'art. 1059, comma 6-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90 del 2010. In caso di dubbio sulla persistenza
dell'idoneita' psico-fisica del militare, il responsabile dell'organo
sanitario competente della Guardia di finanza ne dispone l'invio alle
commissioni mediche competenti per l'adozione dei provvedimenti
conseguenti, comunicando i dati personali sulla salute nel rispetto,
in particolare, dei principi di necessita' e minimizzazione.
Art. 6
Trattamento dei dati personali sulla salute all'interno
del Servizio sanitario della Guardia di finanza
1. I responsabili delle articolazioni del Servizio sanitario della
Guardia di finanza competenti alla trattazione dei dati personali
sulla salute relativi alle certificazioni mediche contenenti la
diagnosi e la prognosi della patologia effettuano il trattamento
degli stessi secondo le previsioni del decreto legislativo n. 196 del
2003 e del regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 nonche'
nel rispetto delle misure tecniche e organizzative stabilite dal
Comando generale della Guardia di finanza ai sensi dell'art. 32 del
citato regolamento.