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È quanto deciso dal TAR Friuli Venezia Giulia con la sentenza depositata il 12 dicembre.
Il ricorrente, militare dell'esercito, aveva proposto ricorso contro la decisione negativa sul ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare di corpo irrogatagli. La sanzione disciplinare riguardava la pubblicazione sulla bacheca Facebook di immagini inerenti al servizio svolto dal ricorrente durante l'Expo, in particolare foto di tende di campo allagate, con opinioni e commenti negativi. Secondo l'amministrazione ""con tale condotta avventata e superficiale il ricorrente si sarebbe posto in contrasto con i principi etici che costituiscono i fondamenti dell'identità militare, quale la disciplina, l'integrità morale e lo spirito di corpo, trasgredendo in tal modo al dovere di grado e di funzione"".
Secondo i giudici Facebook implica una possibile diffusione del materiale pubblicato su un profilo dell’utente a un numero imprecisato e non prevedibile di soggetti e quindi va considerato, sia pure con alcuni limiti, come un sito pubblico. È lecita, perciò, la sanzione disciplinare inflitta al militare n servizio presso l' 8° Reggimento Alpini, che vi ha postato numerose foto sulle condizioni talvolta precarie in cui svolgeva la sorveglianza all’EXPO corredate da “fakes”: ha violato i doveri di riservatezza sottesi alla sua professione.>>IL TESTO DELLA SENTENZA NELL'AREA RISERVATA AGLI ABBONATI