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Con il Messaggio n. 3459/2017, l’INPS torna sull’obbligo dei medici di fornire certificati di malattia attestanti la temporanea incapacità lavorativa redatti per via telematica, precisando gli unici casi particolari in cui può essere accettato anche un eventuale certificato di malattia redatto in modalità cartacea. Il certificato medico cartaceo è ammesso solo a fronte di motivazioni di tipo tecnico e/o procedurale che non rendono possibile la trasmissione elettronica della certificazione.
In caso di certificati e attestati di malattia in forma cartacea – rilasciate dal medico secondo le istruzioni contenute nella circolare n. 4 del 18 marzo 2011 del Dipartimento della Funzione pubblica e del Ministero del lavoro, recante indicazioni operative valide sia per il settore pubblico che per quello privato – il lavoratore deve presentare, secondo le modalità tradizionali, l’attestazione al proprio datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia all’INPS.
Quindi gli operatori dell’INPS che ricevano certificati di malattia cartacei dovranno attivare la procedura prevista per:
la corretta gestione del flusso procedurale per le attività inerenti alla disposizione di visite mediche di controllo, al conteggio del massimale dei giorni indennizzabili, alla verifica delle somme poste a conguaglio dai datori di lavoro per l’anticipazione delle prestazioni, all’aggiornamento dei dati relativi al domicilio del lavoratore e all’eventuale annotazione del diverso indirizzo di reperibilità;
l’implementazione delle informazioni utili per le elaborazioni statistiche utilizzate dall’applicativo Data Mining, ai fini dell’individuazione dei soggetti da proporre per l’effettuazione dei controlli medico legali domiciliari;
la segnalazione automatica alle Autorità competenti, mediante il sistema di monitoraggio informatizzato in uso, della ricezione da parte dell’Inps dei certificati cartacei, inviati da medici del SSN o con esso convenzionati, al fine dell’eventuale esercizio di un’azione sanzionatoria.
Ricordiamo infatti che, a meno di evidenti impedimenti tecnici di trasmissione, l’inadempienza da parte dei medici curanti che rilasciano certificati di malattia cartacei, invece di rispettare l’obbligo di invio telematico, costituisce una violazione della normativa vigente, nonché un illecito disciplinare.