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Non si paga per spostarsi da una banca all’altra. Fra tre mesi, il trasferimento di un conto corrente da un istituto all’altro o anche semplicemente del conto di pagamento (bancomat, bonifici, domiciliazioni eccetera) dovrà avvenire in tempi certi e senza addebiti per il consumatore. L’articolo 2 del decreto legge 3/2015 su banche e investimenti, convertito in legge dal senato, in materia di portabilità dei conti di pagamento, riscritto nel corso dell’esame parlamentare, estende la portata della esenzioni di spese a tutte le ipotesi di trasferimento dei servizi, anche quando l’originario conto corrente di appoggio non viene estinto. L’obiettivo dell’istituto è eliminare oneri o spese di portabilità nel caso di trasferimento di un conto di pagamento su richiesta di un cliente. La legge (che sarà pubblicata oggi in G.U. con il numero 33 e la cui norma sui conti entrerà in vigore dopo tre mesi dalla pubblicazione) recepisce la Direttiva 2014/92/Ue e la segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), dettando il tempo agli intermediari nel caso di portabilità del conto o dei servizi. In caso di mancato rispetto delle norme a tutela del consumatore, la banca inadempiente dovrà indennizzare il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento. L’importo dell’indennizzo sarà stabilito con un decreto ministeriale. La norma riguarda il trasferimento di ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il trasferimento dell’eventuale saldo positivo da un conto di pagamento di origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi. E questo con o senza la chiusura del conto di pagamento di origine. (italia oggi)